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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 22/12/2022, n. C-61/21
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE - Qualità dell’aria - Valori limite per le particelle in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) - Superamento - Piani per la qualità dell’aria - Danni asseritamente causati ad un singolo dal deterioramento dell’aria risultante da un superamento di tali valori limite - Responsabilità dello Stato membro interessato - Condizioni per il sorgere di tale responsabilità - Requisito che la norma del diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi - Insussistenza.Gli articoli 3 e 7 della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente valori limite e valori guida di qualità atmosferica per l’anidride solforosa e per le particelle in sospensione, gli articoli 3 e 7 della direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, gli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, devono essere interpretati nel senso che essi non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, a titolo del principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili. |
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