a) all’articolo 9, comma 6, le parole «e all’articolo 11, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «e agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 28, comma 1, lettere a) e a-bis)»;
b) all’articolo 11, comma 1, la lettera c-sexies) è sostituita dalla seguente:
«c-sexies) per integrazione, previo decreto motivato del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, per la durata fissata dall’autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.»;
c) all’articolo 14, comma 1:
1) alla lettera c) le parole «ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali