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Sent. C. Cass. civ. 16/07/1973, n. 2061

9422761 9422761
Edilizia e immobili - Locazione - Riparazioni ordinarie e straordinarie - Distinzione - Fattispecie.

La distinzione tra riparazioni ordinarie e straordinarie, prevista relativamente ai beni immobili negli artt 1005 e 1025 cod civ in materia di usufrutto, uso ed abitazione, nell'art 1576 cod civ per le locazioni e nell'art 1625 cod civ per l'affitto di cosa produttiva, riguarda la materialita delle riparazioni sotto il profilo della tecnica edilizia, e non la funzione e le finalita del negozio giuridico cui detti beni si riferiscono. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito secondo cui le riparazioni all'intonaco, l'imbiancatura delle pareti, la riverniciatura di porte e finestre sono riparazioni ordinarie incombenti al conduttore).

Dalla redazione