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Sent. C. Cass. civ. 21/03/1970, n. 766

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Edilizia e immobili - Locazione - Momento perfezionativo - Consegna della cosa - Esecuzione - Effetti.

La locazione e contratto consensuale che si perfeziona con l'accordo delle parti, si che la consegna della cosa non rientra nella fase formativa del rapporto, ma costituisce il primo ed ineliminabile obbligo del locatore, che condiziona la nascita degli obblighi e delle responsabilita ulteriori nonche il consolidarsi della posizione del conduttore quale titolare di un diritto personale di godimento.

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Edilizia e immobili - Locazione - Obbligazioni del locatore - Consegna della cosa in buono stato di manutenzione e garanzia per i vizi relativi all'uso - Differenza.

La garanzia per i vizi della cosa locata, che ne impediscono o diminuiscono l'uso stabilito, costituisce obbligazione del locatore diversa e distinta da quella della consegna della cosa in buono stato di manutenzione e tale da servire all'uso convenuto.

Dalla redazione