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D. Min. Sviluppo Econ. 19/07/2022, n. 180

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi.
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Premessa

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

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Art. 1. - Modifiche all’articolo 44 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
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Art. 2. - Inserimento degli articoli 63-bis, 63-ter, 63-quater, 63-quinquies, 63-sexies, 63-septies, 63-octies, 63-nonies, 63-decies, 63-undecies, 63-duodecies e 63-terdecies nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. Dopo l’articolo 63 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, sono inseriti i seguenti:

«Art. 63-bis (Istanza di decadenza, nullità o trasferimento). — 1. I soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 184-ter del Codice possono presentare istanza all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d’impresa registrato in corso di validità.

2. L’istanza, recante i dati di cui all’articolo 184-bis, comma 4, del Codice, contiene:

a) l’identificazione dell’istante e del suo eventuale rappresentante ai sensi dell’articolo 201 del Codice mediante l’indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell’ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l’elezione di domicilio ai sensi dell’articolo 147, comma 3-bis, del Codice;

b) l’identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all’Italia contro cui viene proposta l’istanza, mediante l’indicazione:

1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione;

2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali è proposta l’istanza;

c) i motivi su cui si basa l’istanza di decadenza o di nullità, ai sensi dei commi 2 e 3 all’articolo 184-bis del Codice;

d) la firma dell’istante o del suo rappresentante.

3. L’istanza contiene inoltre, ove si fondi su un marchio o diritto anteriore:

a) nel caso di marchi anteriori registrati:

1) l’indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell’Unione europea o internazionale che designa l’Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione;

2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera f) del Codice, la rappresentazione del marchio e l’indicazione dell’estensione geografica di tale notorietà;

c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:

1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);

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Art. 3. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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