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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 19/07/2022, n. 180
D. Min. Sviluppo Econ. 19/07/2022, n. 180
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Premessa
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; |
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 44 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 |
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Art. 2. - Inserimento degli articoli 63-bis, 63-ter, 63-quater, 63-quinquies, 63-sexies, 63-septies, 63-octies, 63-nonies, 63-decies, 63-undecies, 63-duodecies e 63-terdecies nel decreto 13 gennaio 2010, n. 331. Dopo l’articolo 63 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, sono inseriti i seguenti: «Art. 63-bis (Istanza di decadenza, nullità o trasferimento). — 1. I soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 184-ter del Codice possono presentare istanza all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d’impresa registrato in corso di validità. 2. L’istanza, recante i dati di cui all’articolo 184-bis, comma 4, del Codice, contiene: a) l’identificazione dell’istante e del suo eventuale rappresentante ai sensi dell’articolo 201 del Codice mediante l’indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell’ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l’elezione di domicilio ai sensi dell’articolo 147, comma 3-bis, del Codice; b) l’identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all’Italia contro cui viene proposta l’istanza, mediante l’indicazione: 1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione; 2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali è proposta l’istanza; c) i motivi su cui si basa l’istanza di decadenza o di nullità, ai sensi dei commi 2 e 3 all’articolo 184-bis del Codice; d) la firma dell’istante o del suo rappresentante. 3. L’istanza contiene inoltre, ove si fondi su un marchio o diritto anteriore: a) nel caso di marchi anteriori registrati: 1) l’indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell’Unione europea o internazionale che designa l’Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione; 2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione; b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera f) del Codice, la rappresentazione del marchio e l’indicazione dell’estensione geografica di tale notorietà; c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare: 1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a); |
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Art. 3. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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