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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 13/01/2010, n. 33
D. Min. Sviluppo Econ. 13/01/2010, n. 33
D. Min. Sviluppo Econ. 13/01/2010, n. 33
- D. Min. Sviluppo Econ. 19/07/2022, n. 180
- D. Min. Sviluppo Econ. 01/06/2021, n. 119
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PremessaIl Ministro dello sviluppo economico
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; |
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Art. 1 - Deposito in formato cartaceo1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice della proprietà industriale, d’ora innanzi denominato «Codice», nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata o limitati, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione. N1 2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, |
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Art. 2 - Deposito telematico e modalità di trasmissione1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice può |
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Art. 3 - Termini per il deposito1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata o limitati, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno n |
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Art. 4 - Integrazione delle domande1. L’integrazione spontanea della domanda, di cui all’articolo 148, comma 3 del Codice, può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall’Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148. N8 |
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Art. 5 - Irricevibilità |
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Art. 6 - Traduzione in lingua italiana1. La dichiarazione di conformità all'originale della traduzione in lingua italiana può essere effettuata ai sensi dell'articolo 1 |
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Art. 7 - Deposito delle domande di brevetto europeo1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, il deposito delle domande di brevetto europeo, di cui all’articolo 149 del Codice, avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro il te |
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Art. 8 - Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale1. Le domande internazionali di cui all’articolo 151 del Codice sono depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente o tramite un servizio postale che attesti |
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Art. 9 - Trasformazione del brevetto europeo1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione di cui all’articolo 58 del Codice, invita l’interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazi |
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Art. 10 - Registro italiano dei brevetti europei1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all’articolo 139 del Codice, i br |
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Art. 11 - Contenuto della domanda di marchio1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1, del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio contiene, oltre a quanto indicato all'articolo 156 del Codice: a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio può chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito con decreto del diret |
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Art. 11-bis - Rappresentazione del marchio1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. 2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione e può essere accompagnata da una descrizione. 3. Le diverse tipologie di marchio sono così rappresentate: a) marchio denominativo: il marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori; b) marchio figurativo: il marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, |
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Art. 12 - Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio1. Qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona o un segno notorio, con la domanda di registrazione |
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Art. 13 - Documentazione a sostegno dell’acquisita distintività1. Quando nella domanda di registrazione per marchio d’impresa si rivendica il carattere distintivo del |
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Art. 14 - Divisione della domanda in caso di più marchi1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, |
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Art. 15 - Divisione della domanda di marchio in domande parziali1. Nei casi indicati nell’articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all’Ufficio italiano brevetti e marchi può dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali. |
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Art. 16 - Esame dei marchi internazionali1. Qualora, a seguito dell’esame effettuato ai sensi dell’articolo 171 del Codice, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, comunica all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale un rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione internazionale. N18 Il provvedi |
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Art. 17 - Marchi collettivi internazionali1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ai sensi dell’Accordo di Madrid sulla registrazione internazi |
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Art. 18 - Domanda di rinnovazione del marchio1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnova |
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Art. 19 - Marchio già registrato all'estero1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso i |
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Art. 20 - Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 175 del Codice, redatte in lingua italiana ai sensi dell’ |
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Art. 21 - Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio ai sensi dell’articolo 147, comma 3-bis, del Codice. N21 2. La domanda di brevetto per invenzione che ha alla base materiale biologico di origine animale o veget |
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Art. 22 - Domanda di brevetto1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevettazione devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo del brevetto e dei disegni sia allegato ad una domanda depositata con il sistema telematico. |
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Art. 23 - Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad una sola invenzi |
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Art. 24 - Ricerca di anteriorità1. L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l’autorità competente ad effettuare la ricerca di anterior |
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Art. 24-bis - Istanza di limitazione |
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Art. 25 - Domanda di registrazione del disegno o modello1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio ai sensi dell’articolo 147, comma 3-bis, |
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Art. 26 - Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli1. La protezione di speciali denominazioni, scritte o segni, se destinati a contraddistinguere |
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Art. 27 - Identificazione della topografia1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformità all'articolo 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi: a) un disegno o una |
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Art. 28 - Protezione temporanea1. Il certificato di cui all'articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere: |
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Art. 29 - Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda1. Il ritiro di cui all’articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e può riguardare più domande dello stesso titolare. Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all’articolo 229 del Codice. |
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Art. 30 - Istanze di continuazione della procedura1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi success |
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Art. 31 - Istanze di reintegrazione1. Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell’articolo 173 del Codice in quanto co |
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Art. 32 - Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni1. I titoli di proprietà industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere: a) l'Ufficio ricevente in cui è stata depositata la domanda; b) la data e il numero di concessione; |
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Art. 33 - Visioni e riproduzioni1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque può prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, purché non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso |
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Art. 34 - Mandato1. La nomina del mandatario può essere fatta ai sensi dell’articolo 201, comma 2 del Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. |
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Art. 35 - Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del |
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Art. 36 Tasse e diritti di deposito1. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o pe |
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Art. 37 - Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti1. Le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scop |
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Art. 38 - Tasse e diritti di mantenimento1. Il pagamento è annuale per i brevetti d’invenzione e quinquennale per i modelli di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente più annualità se riferite allo stesso brevetto. 2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varietà vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all’articolo 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento è annuale ed è dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda |
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Art. 39 - Termine della decadenza1. Il ritardo del pagamento oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice, |
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Art. 40 - Trascrizione1. Devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell’avvenuta trascrizione: a) la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad atti di cessione o ad atti societari di fusione, scissione, divisione o successione o a sentenze che dichiarano l’esistenza degli atti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 138 del Codice ovvero la domanda di trascrizione di atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia; b) la domanda di trascrizione degli att |
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Art. 41 - Annotazione1. La domanda di annotazione, di cui all’articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere: a) le ind |
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Art. 42 - Riserva di deposito1. I documenti, di cui è fatta riserva all’atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine d |
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Art. 43 - Pubblicazioni1. I Bollettini ufficiali di seguito denominati «Bollettini» dei titoli di proprietà industriale e delle relative domande, comprese quelle di trascrizione, sono redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice. |
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Art. 44 - Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale1. Ai sensi dell’articolo 187, comma 1, lettere a), b), d), del Codice, sono pubblicate sul Bollettino dei marchi d’impresa anche le seguenti notizie relative a: a) domande di marchio già pubblicate, se cons |
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Art. 45 - Procedure di segretazione militare1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice, è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilità o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato. N44 2. Le domande di cui all’art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni, modelli di utilità e topografie di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell’Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, |
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Art. 46 - Atto di opposizione1. Ai sensi e nei termini di cui all’articolo 176, comma 1, del Codice, può essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 del Codice. 2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include: a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione: 1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di pubblicazione; |
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Art. 47 - Modalità di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva1. L'atto di opposizione, indirizzato direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, è redatto in conformità al modulo predisposto dall'Ufficio ed � |
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Art. 48 - Istruttoria1. Scaduto il termine per depositare l’atto di opposizione l’Ufficio verifica la ricevibilità, l’ammissibilità dell’opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1, 2 e 3, e 178, comma 1, del Codice. N52 2. L’atto è irricevibile, ai sensi dell’articolo 148, comma 1 del Codice, se l’opponente risulta non identificabile o non raggiungibile. |
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Art. 49 - Prima comunicazione alle parti1. Entro il termine di cui all’articolo 178, comma 1, del Codice, l’Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all’articolo 48, commi 1 e 2, invia l’atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa: a) le notizie di cui all’articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990; b) N55 |
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Art. 50 - Opposizione a registrazione internazionale1. Se è presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l’Italia ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha già provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 171, comma 1, del Codice. 2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione è provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione è sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, |
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Art. 51 - Assegnazione delle opposizioni1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizion |
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Art. 52 - Fase di merito1. Ai sensi dell’art. 178, comma 3 del Codice, l’Ufficio, se lo ritiene opportuno, invita le parti a presentare, entro un termine da esso fissato, ulteriori document |
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Art. 53 - Prova d’uso1. N67 |
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Art. 54 - Sospensione1. Il procedimento di opposizione è sospeso: a) nei casi di cui all’articolo 180, comma 1, del Codice; b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all’adozione de |
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Art. 55 - Documentazione1. Alla documentazione presente nel fascicolo relativo all’atto di opposizione si applica l’articolo 3 |
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Art. 56 - Decisione1. Al termine del procedimento, ai sensi dell’articolo 178, comma 7, del Codice, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l’opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell’atto di opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all’articolo 54. |
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Art. 57 - Estinzione1. L’opposizione si estingue: |
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Art. 58 - Ricorso1. Entro il termine previsto dall’articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della co |
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Art. 59 - Reintegrazione1. Il divieto di cui all’articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti |
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Art. 60 - Proroga1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l’articolo 191 del Codice. |
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Art. 61 - Correzioni ed integrazioni1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti e quanto previsto all'articolo 52, comma 1 |
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Art. 62 - Nomina degli esaminatori1. L'esame finale del corso di formazione di cui all’articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso è considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un’opposizione; |
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Art. 63-bis - Istanza di decadenza, nullità o trasferimento1. I soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 184-ter del Codice possono presentare istanza all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d’impresa registrato in corso di validità. 2. L’istanza, recante i dati di cui all’articolo 184-bis, comma 4, del Codice, contiene: a) l’identificazione dell’istante e del suo eventuale rappresentante ai sensi dell’articolo 201 del Codice mediante l’indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell’ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica cer |
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Art. 63-ter - Modalità di deposito della istanza di decadenza, nullità o trasferimento e della documentazione successiva |
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Art. 63-quater - Verifica della ricevibilità ed ammissibilità1. Verificato l’avvenuto pagamento del diritto di deposito dell’istanza, l’Ufficio procede all’esame della ricevibilità ed ammissibilità dell’istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l’Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l’Ufficio riconosce, quale data di deposito dell’i |
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Art. 63-quinquies - Fase in contraddittorio1. L’Ufficio, dopo le verifiche di cui all’articolo 63-quater, comunica alle parti l’avvio del procedimento, trasmettendo loro l’istanza di d |
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Art. 63-sexies - Fase di merito |
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Art. 63-septies - Prova d’uso |
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Art. 63-octies - Sospensione1. Oltre ai casi previsti all’articolo 184-septies del Codice, il procedimento di decadenza o nullità è sospeso nei seguenti casi: a) durante il termine concesso alle parti per pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 63-quinquies, comma 1; b) quando le parti ne fanno richies |
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Art. 63-nonies - Accesso agli atti |
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Art. 63-decies - Decisione |
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Art. 63-undecies - Estinzione e rinuncia1. Il procedimento di decadenza o nullità si estingue nei casi previsti all’articolo 184-oc |
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Art. 63-duodecies - Proroga |
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Art. 63-terdecies - Correzioni ed integrazioni |
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Art. 64 - Esame di abilitazione per l’iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell’Albo1. L’esame di abilitazione di cui all'articolo 207 del Codice per l’iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in: a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale; b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli di utilità, comprendente: |
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Art. 65 - Convocazione e svolgimento dell’assemblea degli iscritti all’Albo1. L’assemblea di cui all'articolo 212 del Codice è convocata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine mediante avviso c |
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Art. 66 - Svolgimento delle votazioni1. Il Consiglio dell’Ordine provvede ad inviare, insieme all’avviso di convocazione dell’assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l’inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell’assemblea all’uopo convocata. 1-bis. L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine è inviato con i |
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Art. 66-bis - Iscrizione all'albo dei tirocinanti |
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Art. 68 - Abrogazioni1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250, è sostituito dagli articoli 24, 37, 39 e 67 del presente regolamento. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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