Il Decreto, in applicazione dell’art. 1, comma 7-quater, del D.L. 80/2021, si applica ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni.
I professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.
All’atto dell’assunzione presso la pubblica amministrazione, i professionisti devono dare comunicazione all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza sia dell’accettazione dell’incarico che della volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato.