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Sent. C. Giustizia UE 15/09/2022, n. C-416/21

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Rinvio pregiudiziale - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d) - Motivi di esclusione facoltativi - Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza - Direttiva 2014/25/UE - Articolo 36, paragrafo 1 - Principi di proporzionalità e di parità di trattamento degli offerenti - Articolo 80, paragrafo 1 - Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE - Offerenti che costituiscono un’unità economica che hanno presentato offerte separate non autonome né indipendenti - Necessità di elementi sufficientemente plausibili per dimostrare una violazione dell’articolo 101 TFUE.

1) L’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, in combinato disposto con l’articolo 80, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che il motivo di esclusione facoltativo di cui a tale articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), riguarda i casi in cui esistono indizi sufficientemente plausibili per concludere che operatori economici hanno sottoscritto un accordo vietato dall’articolo 101 TFUE, ma non è limitato ai soli accordi previsti da quest’ultimo articolo.

2) L’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, come modificata dal regolamento delegato 2017/2365, in combinato disposto con l’articolo 80, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25, come modificata dal regolamento delegato 2017/2364, deve essere interpretato nel senso che tale articolo 57, paragrafo 4, disciplina in modo esaustivo i motivi di esclusione facoltativi idonei a giustificare l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di appalto per ragioni fondate su elementi oggettivi relativi alle sue qualità professionali nonché a un conflitto di interessi o a una distorsione della concorrenza che sorgerebbe dalla sua partecipazione a tale procedura. Tuttavia, detto articolo 57, paragrafo 4, non impedisce che il principio della parità di trattamento, previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25, come modificata dal regolamento delegato 2017/2364, possa ostare all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi ad operatori economici che formano un’unità economica e le cui offerte, benché presentate separatamente, non sono né autonome né indipendenti.

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