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21/10/2022

Appalti pubblici - Obbligatorietà del rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)

Il Consiglio di Stato ribadisce l’obbligatorietà per la stazione appaltante di richiedere esplicitamente il rispetto da parte dei concorrenti dei criteri ambientali minimi (CAM). Pertanto, il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara comporta la caducazione della gara e l’integrale riedizione della stessa, con conseguente inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario.

CAM - DEFINIZIONE - I criteri ambientali minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministero della transizione ecologica.

FATTISPECIE - Nel caso di specie TAR aveva respinto il ricorso di un’impresa concorrente secondo la quale la gara si era svolta in contrasto con le prescrizioni dell’art. 34, D. Leg.vo 50/2016 che richiede l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM. Tale sentenza (oggetto di impugnazione davanti al Consiglio di Stato) riteneva tardiva l’impugnazione in quanto la doglianza non era stata rivolta tempestivamente contro la legge di gara, ma solo all’esito dell’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 14/10/2022, n. 8773, ha invece accolto il ricorso, riformando la sentenza del TAR, sulla base delle seguenti considerazioni.

IMPUGNAZIONE DEL BANDO - La non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del D. Leg.vo 50/2016, in tema di criteri ambientali minimi (CAM) non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara. Conseguentemente, la partecipazione alla gara in un’ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l’impugnazione proponibile solo all’esito della procedura e avverso l’aggiudicazione.
In altri termini, la mancanza nella legge di gara dei CAM nel bando non è escludente, né impedisce di formulare l’offerta: queste essendo le uniche due categorie di clausole che la giurisprudenza grava dell’onere di immediata impugnazione (v. C. Stato Ad. Plen. n. 4/2018).

OBBLIGATORIETÀ E RATIO DEI CAM - Chiarita l’ammissibilità del gravame, il Consiglio ha ribadito il principio secondo il quale le disposizioni in materia di criteri ambientali minimi (CAM), lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, come si desume dal comma 3 dell’art. 34, D. Leg.vo 50/2016 il quale sancisce che l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d’azione.
La ratio dell’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi si rinviene nell’esigenza di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde”.
La previsione in parola, e l’istituto da essa disciplinato, contribuiscono dunque a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare i cc.dd. green public procurements (appalti pubblici verdi) si connotano per essere un “segmento dell’economia circolare”.

Inoltre il Consiglio ha ritenuto che non possono ritenersi rispettate le previsioni in materia di CAM con il generico rinvio della legge di gara alle disposizioni vigenti.

CONCLUSIONI - In conclusione, il Consiglio ha annullato gli atti di gara, con conseguente obbligo di rinnovarla integralmente, e dichiarato inefficace il contratto di appalto stipulato in forza degli stessi.

Dalla redazione