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Sent. C. Giustizia UE 31/03/2022, n. C-195/21

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Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Applicabilità ad una situazione puramente interna - Articolo 58, paragrafi 1 e 4 - Criteri di selezione - Capacità tecniche e professionali degli offerenti - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 8, paragrafo 3 - Misure di controllo - Facoltà delle autorità nazionali preposte alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione di valutare in modo diverso la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

1) L’articolo 58, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice possa imporre, come criteri di selezione relativi alle capacità tecniche e professionali degli operatori economici, requisiti più rigorosi rispetto a quelli minimi stabiliti dalla normativa nazionale, purché siffatti requisiti siano adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l’appalto da aggiudicare, siano attinenti all’oggetto dell’appalto e siano proporzionati a quest’ultimo.

2) L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il principio di proporzionalità, esso non osta a che le autorità nazionali preposte alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea valutino in modo diverso le stesse circostanze in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

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