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Sent. C. Giustizia UE 16/12/2021, n. C-575/20

8449263 8449263
Rinvio pregiudiziale - Inquinamento atmosferico - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Direttiva 2003/87/CE - Impianti di combustione di carburanti - Allegato I - Potenza termica nominale totale - Modalità di calcolo - Regola dell’aggregazione.

L’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, deve essere interpretato nel senso che la potenza termica nominale totale di un impianto deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale massima delle unità tecniche che lo compongono, salvo quando le limitazioni apportate dal gestore a tale potenza termica nominale massima sono permanenti, e l’esistenza di tali limitazioni, così come il loro carattere permanente, sono effettivamente verificabili dall’autorità nazionale competente per l’assegnazione delle quote.

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