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12/01/2022

Scala esterna antincendio e rispetto delle distanze legali tra costruzioni

La scala (nel caso di specie la scala esterna antincendio) non rientra nel concetto di volume tecnico ed è soggetta ai limiti di distanza tra costruzioni.

Nel caso di specie la società ricorrente contestava un ordine di demolizione relativo alla scala esterna di sicurezza antincendio in metallo di una struttura alberghiera, intimato per la violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni di cui all’art. 873, c.c.. Secondo la ricorrente la scala esterna andava considerata come volume tecnico non rientrante nella nozione di costruzione ai fini del rispetto della predetta normativa.

C. Cass. civ. 09/12/2021, n. 39034, ha escluso la riconducibilità alla nozione di volume tecnico della scala, considerandola invece parte integrante dell’edificio e confermando l’obbligo del rispetto delle norme sulle distanze legali tra costruzioni.

NOZIONE CODICISTICA DI COSTRUZIONE E INDEROGABILITÀ DA PARTE DEI REGOLAMENTI LOCALI - La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato il principio secondo il quale, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata.
I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (C. Cass. civ. 02/10/2018, n. 23843). I regolamenti locali, quindi, possono soltanto stabilire distanze maggiori di quelle fissate dal codice civile, ma non anche incidere sul concetto civilistico di “costruzione”.
Ne deriva che anche laddove la norma regolamentare contenga una definizione delle singole tipologie di intervento edilizio, tale da escludere che talune di esse rientrino nel concetto di “costruzione”, da ciò non può comunque ricavarsi alcuna limitazione dell'estensione dell'ambito applicativo della norma codicistica, posta l'inadeguatezza della norma secondaria di derogare, anche indirettamente, a quanto disposto da quella primaria.

LA SCALA (ANCHE ESTERNA) NON COSTITUISCE UN VOLUME TECNICO - La scala, peraltro, non può essere ricondotta alla nozione di “volume tecnico”, in quanto essa non è destinata a contenere impianti serventi dell'edificio principale, ma ne costituisce parte integrante. In proposito la Corte ha ribadito il principio secondo cui integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce - come il vano scale - parte integrante del fabbricato (vedi in proposito anche C. Cass. civ. 27/11/2018, n. 30708, che ha escluso che il vano scala di un edificio possa configurare volume tecnico, proprio in quanto esso costituisce parte integrante del fabbricato cui accede).

Né assume rilevanza la circostanza che non si tratti della scala interna dell'edificio, ma di quella esterna di emergenza. In entrambi i casi, infatti, il manufatto non è destinato ad ospitare impianti a servizio dell'edificio principale, ma ne costituisce parte integrante, o in quanto originariamente destinata a suo servizio (nel caso della scala "principale") o in quanto resasi necessaria a seguito di intervento normativo o diversa destinazione dell'edificio al quale accede (nel caso della scala antincendio realizzata all'esterno dell'immobile, ma stabilmente infissa al suolo e collegata all'edificio).

In sostanza il concetto di volume tecnico non si estende alle strutture del fabbricato, principali o accessorie, ma riguarda soltanto i manufatti destinati ad accogliere parti degli impianti a servizio dello stesso. La scala, pertanto, ancorché esterna, in quanto funzionale all'uso dell'edificio, ne costituisce parte integrante e dunque non rientra nel suindicato concetto di volume tecnico.

RISPETTO DEI LIMITI DI DISTANZA - Una volta accertato che la scala esterna fa parte dell'edificio, essa è necessariamente soggetta all'obbligo di rispetto delle distanze minime previste dalla legge e dai regolamenti locali, posto che ogni sporto diverso dalle sporgenze esterne con funzione ornamentale, che, pur non realizzando un volume abitativo coperto, comunque rientra nel corpo di fabbrica dell'edificio, è compreso nel concetto civilistico di "costruzione", in quanto destinato ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato cui accede (sul punto vedi C. Cass. civ. 31/05/2006, n. 12964).

Dalla redazione