Il testo unico delle foreste e delle filiere forestali, adottato con decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 N1, (di seguito indicato come TUFF) prevede, all'art. 7, comma 13-bis, che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e d'intesa con le regioni e le province autonome, «sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree forestali definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della rete nazionale dei boschi vetusti.».
L'art. 3, comma 2, lettera s-bis) del TUFF definisce altresì per la prima volta in una norma dell'ordinamento italiano cosa si debba intendere per «bosco vetusto» e precisamente: «superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi per almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee».
Con tali disposizioni il panorama giuridico in tema di foreste si completa, riconoscendo la necessità di approfondire lo studio di aree forestali con carattere di vetustà, in quanto costituiscono lembi di bosco di riferimento sia per la gestione sostenibile sia per le azioni di tutela che hanno conservato o riacquistato nel tempo caratteristiche di spiccata naturalità meritevoli della massima attenzione.
I «boschi vetusti», caratterizzati dalla presenza di tappe mature coerenti con la dinamica ecologica tipica della formazione forestale in oggetto (serie di vegetazione) costituiscono rilevanti serbatoi di biodiversità e nello stesso tempo aree core nelle strategie di conservazione della natura, luoghi elettivi per studi scientifici volti anche a delineare le naturali dinamiche evolutive del bosco ed elementi identitari di valore culturale e paesaggistico.
I «boschi vetusti monumentali» ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis della legge 14 gennaio 2013, n. 10, non sono oggetto delle presenti Linee guida. Ciò non esclude che possano essere riconosciuti quali «boschi vetusti» ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera s-bis) del TUFF a seguito di esito positivo della procedura di riconoscimento prevista dalle presenti Linee guida.
Con successivo atto si provvederà alla modifica dei decreti attuativi di cui all'art. 7 della legge n. 10 del 2013, e alla loro integrazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere a), d) del TUFF.
Al fine di identificare un'area boscata quale vetusta così come richiesto dall'applicazione del TUFF, essa deve presentare le caratteristiche contenute nella definizione dell'art. 3, comma 2, lettera s-bis), ovvero:
la presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico;
una biodiversità caratteristica conseguent