Richiamati in particolare:
- l’art. 5, comma 1, della citata legge regionale n. 28/2009, che prevede: «… la costituzione, presso la competente direzione della Giunta regionale, del catasto delle miniere dismesse o abbandonate al fine di valutare possibili condizioni di pericolo conseguenti a inidonee chiusure minerarie dei cantieri, alla manomissione degli accessi ai cantieri stessi o alla presenza di dissesti dei vuoti sotterranei o delle fronti in superficie, nonché per necessità di recupero morfologico e ambientale.»;
- l’articolo 5, comma 2, della citata legge regionale n. 28/2009, che prevede che: « la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, definisca i criteri e le modalità per la costituzione e l’aggiornamento del catasto delle miniere dismesse o abbandonate».;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 20 aprile 2021, n. XI/1852, di approvazione del «Programma regionale per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso»;
Considerato che la conoscenza della localizzazione di tali aree, della giacimentologia, delle modalità di coltivazione e di lavorazione del minerale risulta fondamentale al fine di definire e affrontare le eventuali probl