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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correzione di errore materiale nell'offerta economica
FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente sosteneva che la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla procedura l’offerta dell’aggiudicatario in quanto quest’ultimo aveva indicato nel modulo allegato all’offerta economica, in contrasto con quanto previsto a pena di esclusione dalla lex specialis, un prezzo unitario inferiore a quello posto a base d’asta.
AMMISSIBILITÀ DELLA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI - Per risolvere la questione il TAR Veneto 06/09/2021, n. 1058 ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale la rettifica di eventuali errori dell’offerta è considerata ammissibile a condizione che si tratti di correzione di “errore materiale” (C. Stato 11/01/2018, n. 113; C. Stato 27/03/2014, n. 1487; TAR Lazio-Roma 22/06/2021, n. 7416).
In questo senso si è anche espressa la Corte di Giustizia europea nella causa C-131/16 (sentenza del 11/05/2017) che ha ritenuto non essere in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione o completamento dell’offerta su singoli punti, qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti.
CONDIZIONI DI EMENDABILITÀ DELL’ERRORE - In particolare è stato specificato che perché si abbia errore materiale emendabile e non illegittima modifica-integrazione dell’offerta occorre:
a) che si tratti di un errore materiale necessariamente riconoscibile, e quindi deve risultare palese che il concorrente sia incorso in una svista;
b) che l’effettiva volontà negoziale dell’operatore economico possa ritenersi ragionevolmente certa. Le offerte infatti sono atti negoziali e devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto;
c) che l’errore materiale sia tale da poter essere rettificato d’ufficio senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente, sicchè non deve essere necessario un intervento integrativo da parte dell’operatore economico interessato. In definitiva deve essere la stessa Stazione appaltante a procedere alla correzione, non l’impresa concorrente;
d) che non siano necessari interventi manipolativi e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza.
CONCLUSIONI - Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che in base ai generali criteri interpretativi degli atti negoziali di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non vi era alcun dubbio che l’effettiva volontà dell’aggiudicatario fosse quella di offrire un rialzo rispetto al prezzo a base d’asta e non un ribasso. In definitiva il prezzo unitario offerto era già determinabile in modo chiaro e univoco dalla documentazione presentata e non vi era stato alcun illegittimo ricorso al soccorso istruttorio per modificare-integrare il contenuto dell’offerta economica.
- Testo e massima della sentenza TAR Veneto 06/09/2021, n. 1058
- Testo e massime della sentenza Corte UE 11/05/2017, n. C-131/16
- SCHEDA TEMATICA: Cause di esclusione degli operatori economici, criteri di selezione e soccorso istruttorio
- E-BOOK: Requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici