FAST FIND : GP9470

Sent. C. Cass. civ. 07/01/2004, n. 23

770060 770060
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio – Limiti - Norme regolamentari - Previsione di divieti e limiti aI diritto di proprietà esclusiva - Legittimità - Condizioni - Elencazione specifica e non equivoca - Necessità - Limitazioni legali della proprietà - Immissioni - Criteri del regolamento più rigorosi di quelli di cui all'art. 844 cod. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.

Tenuto conto che sono legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, purché formulate in modo espresso o comunq

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
Scarica il pdf completo
770060 1810275
SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
770060 1810276
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 11 settembre 1987, Maria Luisa Benaglio, Laura Bergamini e Anna Ruggi convennero, davanti al Tribunale di Lucca, Alfonso Ferrara e l'amministratore del condominio "Galleria" di Viareggio, via S. Andrea 84.

Esposero di essere proprietarie di immobili nell'edificio suddetto soggetto al regime del condominio e che il condomino Ferrara, dopo aver unificato due immobili di sua proprietà, li aveva adibiti a gabinetto dentistico; che tale uso - in contrasto con l'art. 11 del regol

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
770060 1810277
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- A fondamento del ricorso le ricorrenti deducono:

1.1 Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché il regolamento di condominio all'art. 11 vieta di adibire i locali ad attività rumorose, maleodoranti ed antigieniche, con riferimento non soltanto all'attività che viene svolta all'interno, ma anche a quella svolta all'esterno. La Corte avrebbe dovuto interpretare la norma come divieto di svolgere ogni attività, che comporti nel condominio situazioni antigieniche e produttive di cattivi odori. 1.2 Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La Corte contraddittoriamente aveva argomentato che la presenza di cotone insanguinato e altre cose antigieniche nelle scale dimostrava l'inciviltà dei clienti dello studio, che il dentista non poteva impedire; che, comunque, tutto ciò era stato adeguatamente sanzionato con la imposizione al Ferrara di un contributo maggiore. Erroneamente non aveva ammesso la prova per dimostrare tutti i pregiudizi ed i nocumenti derivanti dall'attività professionale.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
770060 1810278
P.Q.M.

La Corte:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Condominio

La manutenzione e l'utilizzo del tetto condominiale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Condominio

Assemblea condominiale: tabella completa delle maggioranze per deliberare

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili
  • Condominio

Limitazioni e diritti dei condomini all’uso dei beni comuni

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Condominio

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio

A cura di:
  • Alessandro Gallucci
  • Edilizia e immobili
  • Condominio

Balconi in condominio: ripartizione delle spese e dei danni

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Giuseppe Bordolli