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Sent. C. Cass. civ. 07/01/2004, n. 23

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio – Limiti - Norme regolamentari - Previsione di divieti e limiti aI diritto di proprietà esclusiva - Legittimità - Condizioni - Elencazione specifica e non equivoca - Necessità - Limitazioni legali della proprietà - Immissioni - Criteri del regolamento più rigorosi di quelli di cui all'art. 844 cod. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.

Tenuto conto che sono legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, purché formulate in modo espresso o comunq

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 11 settembre 1987, Maria Luisa Benaglio, Laura Bergamini e Anna Ruggi convennero, davanti al Tribunale di Lucca, Alfonso Ferrara e l'amministratore del condominio "Galleria" di Viareggio, via S. Andrea 84.

Esposero di essere proprietarie di immobili nell'edificio suddetto soggetto al regime del condominio e che il condomino Ferrara, dopo aver unificato due immobili di sua proprietà, li aveva adibiti a gabinetto dentistico; che tale uso - in contrasto con l'art. 11 del regol

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- A fondamento del ricorso le ricorrenti deducono:

1.1 Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché il regolamento di condominio all'art. 11 vieta di adibire i locali ad attività rumorose, maleodoranti ed antigieniche, con riferimento non soltanto all'attività che viene svolta all'interno, ma anche a quella svolta all'esterno. La Corte avrebbe dovuto interpretare la norma come divieto di svolgere ogni attività, che comporti nel condominio situazioni antigieniche e produttive di cattivi odori. 1.2 Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La Corte contraddittoriamente aveva argomentato che la presenza di cotone insanguinato e altre cose antigieniche nelle scale dimostrava l'inciviltà dei clienti dello studio, che il dentista non poteva impedire; che, comunque, tutto ciò era stato adeguatamente sanzionato con la imposizione al Ferrara di un contributo maggiore. Erroneamente non aveva ammesso la prova per dimostrare tutti i pregiudizi ed i nocumenti derivanti dall'attività professionale.

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P.Q.M.

La Corte:

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