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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Sanità 24/06/1993, n. 24
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[Premessa] |
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1. Premessa |
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4. Definizione delle funzioni dei depositi di osservazione, degli obitori. Competenze gestionali e dotazioni di strutture.4.1. La materia disciplinata dal capo III consente, rispetto alle analoghe disposizioni dell'abrogato D.P.R. n. 803/1975, di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione. Le funzioni si distinguono in: a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto |
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(Omissis) |
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9. Indicazioni su caratteristiche costruttive per le bare. Cautele per i trasporti funebri oltre una certa distanza. Valvole o altri dispositivi per fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.9.1. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta). La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici è invalso l'uso di disporla all'esterno. La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 285/1990. R Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive, destinati alla inumazione. L'art. 30 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione delle bare di legno. Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall'art. 30. Scompare qui |
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10. Criteri di determinazione dell'area cimiteriale. redazione dei piani regolatori cimiteriali.La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione è individuabile come conseguenza del numero di buche stimate necessarie ai sens |
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11. Approvazione dei progetti cimiterialiL'art. 55 del D.P.R. n. 285/1990 innova rispetto alla norma preesistente (art. 53 del D.P.R. n. 803/1975) non prevedendo, per i progetti cimiteriali il parere della commissione provinciale per i cimiteri che risulta in tal modo abrogata per effetto dell'art. 108 dello stesso D.P.R. n. 285/1990. |
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12. Indicazioni relative al servizio di custodia registrazioni con sistemi informatici.Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con |
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13. Revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione13.1. Le norme sono state totalmente innovate. Dal criterio seguito nel precedente D.P.R. n. 903/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumulti a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti: |
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14. Impianti di cremazione. Modalità per autorizzare ed eseguire le cremazioni. Cinerario comune e nicchie cinerarie.Data la profondità delle innovazioni si sono articolate le indicazioni in tre sezioni: impianti di cremazione, modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie. 14.1. Impianti di cremazione. Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Rprevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematoi costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del sindaco. |
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14.3. Cinerario comune e nicchie cinerarie.Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2). Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente |
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15. Sostanze e materiali che si rinvengono in occasione di operazioni cimiteriali.Il D.P.R. n. 803/1975 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc., provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero. I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani. Col D.P.R. n. 285/1990, in base |
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16. Ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. n. 285/1990.Con l'art. 106 del D.P.R. n. 285/1990 il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'autorità sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche, per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione dell |
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