Il documento fornisce indicazioni in merito all'attivazione del potere sostitutivo della stazione appaltante, introdotto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il DURC.
La Circolare richiama integralmente quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare 16/02/2012, n. 3.
Si ricorda che il meccanismo prevede in particolare che, qualora il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP può trattenere dal certificato di pagamento in favore dell’appaltatore o del subappaltatore l’importo corrispondente alla inadempienza stessa, versando poi detto importo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel caso di imprese edili, la Cassa edile.
Alla Circolare INPS 54/2012 sono allegati i modelli per la comunicazione preventiva (Allegato 3) e per la comunicazione tra INPS e stazione appaltante (Allegato 4).