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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Distanze tra costruzioni: nozione di pareti finestrate antistanti
La ricorrente si opponeva all’ordine di demolizione impartito in relazione alla sopraelevazione di un fabbricato e sul presupposto del mancato rispetto dei limiti di distanza dalla parete finestrata dell’abitazione confinante.
Al riguardo il TAR Toscana 18/06/2020, n. 762 ha ricordato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale ai fini dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, due fabbricati, per essere antistanti, non devono necessariamente essere paralleli, ma possono anche fronteggiarsi con andamento obliquo, purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
Da tale principio discende che non danno luogo a pareti antistanti gli edifici posti ad angolo retto, né quelli in cui sono gli spigoli opposti a potersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro.
Pertanto, nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno ritenuto del tutto insussistente il presupposto fattuale per l’applicabilità del divieto di cui all’art. 9, D.M. 1444/1968, vale a dire l’esistenza di due pareti “antistanti”, in quanto la parete dell’abitazione di proprietà della ricorrente, interessata dalla sopraelevazione, e quella dell’abitazione del vicino erano fra loro in posizione ortogonale, formando un angolo retto.
Inoltre il TAR ha affermato che non costituisce un segmento di parete la modestissima sporgenza presente sul muro di proprietà confinante in quanto palesemente inidonea a determinare la formazione di un’intercapedine e perciò irrilevante ai fini di tutela cui presiede la disciplina sulla distanze invocata dal Comune.
Sulla base di tali considerazioni il TAR ha giudicato erronea l’applicazione al caso di specie dell’art. 9, D.M. 1444/1968, ed ha accolto il ricorso annullando l’ordine di demolizione.
Sulla nozione di pareti antistanti si ricorda inoltre che secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (v. per tutte C. Cass. civ. 04/06/2019, n. 15178):
- la norma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente;
- per l'applicazione del limite di distanza è sufficiente che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta. Di conseguenza, il rispetto della distanza minima imposto dalle richiamate prescrizioni è obbligatorio anche per i tratti di parete che siano in parte prive di finestre.