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D. Leg.vo 27/01/2010, n. 35

Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferime

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto interna

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Art. 3 - Disposizioni generali

1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

2. Fatte salve le eventuali derog

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Art. 4 - Paesi terzi

1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea è autorizzato a condizi

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Art. 5 - Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN

1. Con provvedimento dell'amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e

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Art. 6 - Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

1. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello svi

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Art. 7 - Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto è sostituito dal seguente:

«Art. 35 - 1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice C della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su ferrovia, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1, recepiti nell'ordinamento in conformità alle normative vigenti.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada rotabile, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti

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Art. 8 - Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose

1. Ai fini del trasporto per via navigabile interna sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. La circolazione delle unità navali che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio su unità navali sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su vie di navigazione marittima è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su via navigabile interna, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può

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Art. 9 - Ulteriori limitazioni in caso di incidente

1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi i

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Art. 10 - Disposizioni transitorie aggiuntive

1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della

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Art. 11 - Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.

2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.

3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.

4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.

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Art. 12 - Sanzioni relative al consulente alla sicurezza

1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.

2. Il legale rap

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Art. 13 - Qualificazione di figure professionali previste dalla normativa ADR, RID e ADN

1. Le attività di riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne previste dalla normativa ADR, RID e ADN è effettuata da una commissione nominata con decreto dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Le attività relative alla classificazione di prodotti pericolosi di competenza dell'autorità competente, secondo quanto stabilit

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Art. 14 - Abrogazione di norme precedentemente in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:

a)

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Art. 15 - Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica.

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Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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