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03/03/2020

Distanze tra edifici, deroghe negli strumenti urbanistici e sopraelevazione

Il Consiglio di Stato chiarisce come e quando gli strumenti urbanistici possono derogare alle distanze prescritte dal D.M. 1444/1968, e ribadisce che le sopraelevazioni devono sempre rispettare le distanze previste per le nuove costruzioni.

Nel caso di specie si trattava dei lavori di ristrutturazione edilizia, adeguamento funzionale e sopraelevazione di un fabbricato per civile abitazione. In particolare le opere avevano portato a trasformare un preesistente ripostiglio/magazzino in una piccola abitazione antistante ad un albergo costruito sul confine. Il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire facendo riferimento alle disposizioni del regolamento urbanistico, le quali prevedevano una possibilità di deroga alle norme sulle distanze di cui al D.M. 1444/1968 per le costruzioni ubicate nel centro di antica formazione.

C. Stato 10/01/2020, n. 242, ha ritenuto illegittima la deroga operata dal Comune sulla base delle seguenti considerazioni.

1) Il regime delle distanze valido per le nuove costruzioni deve essere rispettato anche per le sopraelevazioni. Ciò in quanto, secondo costante giurisprudenza, la sopraelevazione non rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ma, comportando un incremento della volumetria nonché una modifica alla sagoma del fabbricato, costituisce una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001 (si vedano in proposito: C. Stato 25/10/2019, n. 7289; C. Stato 23/05/2019, n. 3367; Cass. 05/03/2018, n. 5049; C. Stato 13/12/2017, n. 5863).
Si veda anche Sopraelevazione, computabilità del sottotetto nella volumetria e distanze legali.

2) Le norme degli strumenti urbanistici comunali che stabiliscano una deroga alle distanze minime previste dal D.M. 1444/1968 (fatti salvi i casi in cui ciò è possibile, più avanti indicati) sono illegittime, e vanno disapplicate anche se non specificamente impugnate.

LE POSSIBILI DEROGHE ALLE DISTANZE LEGALI - A tale ultimo riguardo è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 2-bis, D.P.R. 380/2001, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. 1444/1968 nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali (si veda in proposito: C. Stato 01/03/2019, n. 1431).

Sono inoltre ammesse, secondo l’art. 9 del D.M. 1444/1968, ultimo comma, distanze inferiori a quelle indicate nel medesimo articolo, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
La previsione degli strumenti che possono derogare alle distanze di cui al citato D.M. 1444/1968 (piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche) è tassativa, con la conseguenza che, ad esempio, non possono validamente derogare alle predette distanze atti di natura diversa quali “piani di dettaglio” e “piani unitari” concordati tra vicini (vedi Cass. 18/11/2019, n. 29867 e Limiti di applicabilità della deroga alle distanze legali tra edifici).
Si rammenta inoltre come l'ipotesi derogatoria contemplata dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata (si veda in proposito Cass. 07/11/2017, n. 26354). Pertanto, ove le costruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è, quindi, recata dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, bensì dal comma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.
Va infine precisato che, ai sensi dell’art. 5, D.L. 18/04/2019, n. 32, comma 1, lett. b-bis) (c.d. Sblocca cantieri), le disposizioni del suddetto ultimo comma si riferiscono esclusivamente alle zone C) di cui al comma 1, num. 3) dell’art. 9, D.M. 1444/1968 (si veda D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”): misure in tema di edilizia e opere strutturali).

Dalla redazione