La presente delibera dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici apporta modifiche alla precedente delibera in data 24/01/2008, concernente l'entità e le modalità di versamento del contributo a copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità stessa.
Si ricorda che detta delibera in data 24/01/2008, prevedeva all'art. 3, comma 4 che per le gare suddivise in più lotti le stazioni appaltanti provvedessero al versamento del contributo per ogni singolo lotto, in ragione dell'intero importo. Nelle premesse della nuova delibera l'Autorità rappresenta che per effetto della innovazione riguardante le modalità di versamento del contributo per le gare articolate in lotti sopra illustrata si è registrata una diminuzione dell'onere contributivo a carico delle imprese ed un corrispettivo sensibile aumento a carico delle stazioni appaltanti che fanno frequente ricorso a gare articolate in lotti (in particolare Consip e aziende sanitarie e ospedaliere).
In conseguenza si è ritenuto opportuno rettificare le modalità che le stazioni appaltanti dovranno osservare nel caso di gare per lotti, in modo da ridurre l'entità del contributo dovuto dai menzionati soggetti, fermo restando invece per le imprese il criterio, meno oneroso, della determinazione del contributo stesso in ragione del singolo lotto per il quale viene presentata offerta.
Alla luce di quanto sopra l'Autorità ha deciso di modificare il citato art. 3, comma 4, della delibera 24/01/2008, stabilendo che a far data dal 01/09/2008, per le procedure di selezione del contraente relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l'importo totale posto a base di gara, mentre le imprese che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.