Il «Regolamento sulla formazione continua» dei Geometri, disciplina l’aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all’Albo secondo il principio che la formazione professionale continua è alla base delle norme deontologiche che i Geometri sono tenuti a rispettare. L’art. 23, lettera b), del Codice Deontologico prevede infatti che il Geometra debba mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento, secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali.
La formazione continua è finalizzata a garantire un costante aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per il corretto esercizio delle attività professionali, a tutela della collettività.
Il regolamento sulla formazione prevede all’art. 13 che il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione, e che entro il 31 dicembre 2008 il Consiglio Nazionale Geometri valuterà i risultati ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al regolamento stesso, che dovranno essere approvate entro il 31 dicembre 2009.
L’art. 5 del regolamento stabilisce che il Credito Formativo Professionale (CFP) è l’unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del Geometra. L’art. 11 stabilisce inoltre il numero minimo di CFP da acquisire, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo, che è il seguente:
— 50 CFP per biennio (con almeno 20 CFP ogni anno), dal 1° all’8° anno di iscrizione;
— 60 CFP per triennio (con almeno 10 CFP ogni anno), dal 9° al 20° anno di iscrizione;
— 100 CFP per quinquennio (con almeno 10 CFP ogni anno), dal 21° al 35° anno di iscrizione.
Al termine di ciascun periodo formativo di cui sopra l’iscritto è tenuto a presentare al Collegio di appartenenza una dichiarazione con la quale attesta l’avvenuta formazione.