Con la presente deliberazione l’Autorità di vigilanza sui LL.PP. fornisce indicazioni concernenti le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art, 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 2656, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», relative al contributo dovuto all’Autorità dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza.
L’Autorità chiarisce in particolare all’art. 1 che il versamento del contributo è dovuto da parte delle stazioni appaltanti (come individuate dall’art. 2, comma 2, della legge quadro 109/1994), di tutti gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle suddette stazioni appaltanti, e delle Società Organismo di Attestazione (SOA).
Per quanto attiene all’entità del contributo, pubbliche amministrazioni e appaltatori sono tenuti al versamento per ciascuna procedura di appalto, secondo gli scaglioni di importo indicati nella tabella allegata all’art. 2 del provvedimento in commento. Gli organismi di attestazione sono invece tenuti a versare un contributo pari al 2,5% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio. L’art. 3 precisa inoltre che le stazioni appaltanti devono versare il contributo al momento dell’attribuzione, da parte dell’Autorità, del codice identificativo dell’appalto, da citare nel bando o nella lettera di invito, mentre gli appaltatori devono dimostrare di aver versato la somma al momento di presentazione dell’offerta ed infine le Soa devono pagare il contributo entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio.
Le istruzioni operative per il versamento tramite procedure telematiche saranno disponibili sul sito Internet dell’Autorità, all’indirizzo riportato al comma 5 dell’art. 3. Peraltro, nelle more dell’attivazione di dette procedure, gli operatori devono attenersi a quanto previsto dall’art. 5 della deliberazione in commento.