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Determ. Aut. Vigilanza LL.PP. 02/03/2005, n. 1

Esclusione dalle gare nel caso di soggetti responsabili di avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
I moduli di segnalazione allegati alla presente determinazione n. 1/2005 sono stati abrogati dal Comunicato Aut.V.Cont.Pubb del 29/07/2010.
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[Premessa]



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Premesso

Numerose stazioni appaltanti hanno chiesto a quest'Autorità di esprimere il proprio avviso sulla data di decorrenza dell'interdizione dalla partecipazione alle gare d'appalto e di concessione di lavori pubblici e dalla stipulazione dei relativi contratti, per coloro che hanno reso false dichiarazioni sui requisiti e sulle condizioni necessarie alla partecipazione alle stesse. Il riferimento è, in particolare, all'art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, R introdotto dall'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, in recepimento - con i necessari adattamenti alle peculiar

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Ritenuto

Nell'indicata prospettiva, va premesso che, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, e non esclusi ai sensi del successivo comma 7 (art. 8, comma 8, legge n. 109/1994 e successive modificazioni). Le imprese, quindi, per poter partecipare alle gare per l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici, e stipulare i relativi contratti, devono essere adeguatamente qualificate e moralmente affidabili; vi è, cioè, la necessità del possesso da parte di esse di requisiti (oggettivi) di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, e di requisiti (soggettivi) di affidabilità morale e professionale. Quanto ai primi dei requisiti indicati, in base al nuovo sistema di qualificazione, previsto dall'indicato art. 8 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed attuato dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 R e successive modificazioni, la relativa dimostrazione, in occasione delle singole gare, (nulla dispone in proposito la direttiva comunitaria 37/93/CEE) deve avvenire, per la maggior parte di esse, con la produzione di un'attestazione di qualificazione emessa da soggetti terzi (SOA), i quali, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in un'attestazione con valore di atto pubblico (Cons. Stato Sez. VI, 14 maggio 2004, n. 2125). Per cui, per le gare d'importo superiore a 150.000 euro, la produzione del documento - che ha natura fidefaciente - costituisce unica condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici (art. 1, comma 3, detto D.P.R. 34/2000 e successive modificazioni).

Per la maggior parte delle gare, quindi, i requisiti di idoneità oggettiva del partecipante sono considerati di tipo statico; una volta, cioè, accertati (sulla base della pregressa attività) e certificati in apposito documento, se ne presume l'esistenza e la permanenza per tutta la durata di validità (cinque anni) dell'attestazione di qualificazione, e non necessitano d'ulteriore verifica in occasione delle singole e specifiche gare. Per le gare, invece, d'importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese, ove non abbiano l'attestazione di qualificazione o non intendano produrla, sono tenute a dichiarare di possedere i requisiti oggettivi occorrenti e sono tenute eventualmente a dimostrarli, se sorteggiate, nel procedimento cosiddetto di verifica a ca

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Considerato

Così ricostruita la genesi dell'esaminata fattispecie e definitone il contenuto prescrittivo, va dato atto che, nella concreta applicazione della norma, sono emerse difficoltà interpretative relative, innanzi tutto, all'individuazione dei requisiti e delle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, la cui accertata falsa dichiarazione comporta il previsto effetto interdittivo: i requisiti cui si riferisce la norma sono soltanto quelli economico-finanziario e tecnico-organizzativi, la cui mancata comprova comporta, ai sensi dall'art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, l'esclusione dalla gara, l'incameramento della cauzione e la segnalazione all'Autorità di vigilanza per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 7, della legge stessa e per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7; oppure sono anche quelli generali di affidabilità morale e professionale del concorrente, quali individuati nelle lettere da a) ad h) del comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e che occorre, in base al relativo comma 2, dichiarare di possedere ai sensi delle leggi vigenti?

Sul punto, tenendo conto del dato letterale, delle finalità perseguite e della ricostruzione sistematica della disposizione, quest'Autorità ha sempre ritenuto e ritiene tuttora che la norma vada interpretata nel suo significato più ampio e comprensivo: nel senso, cioè, che i requisiti dalla cui accertata falsa dichiarazione consegue l'effetto interdittivo, sono anche quelli generali di affidabilità morale e professionale del concorrente, sempre che del provvedimento di esclusione dalla (precedente) gara sia stato fatto inserimento nel Casellario informatico delle imprese ai sensi della lett. r) dell'art. 27 D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni. D'altra parte, va anche dato atto che all'interpretazione dell'Autorità sembra si sia adeguata anche la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali i quali avevano, in un primo momento, ritenuto di propendere per la tesi restrittiva, secondo cui la sanzione dell'interdizione per un anno dalle gare di appalto si produceva per la sola ipotesi della mancata comprova dei requisiti oggettivi di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo (Tar Lazio, Sez. III, n. 2996/2003).

Di modo che, applicando il combinato disposto di cui ai richiamati art. 4, comma 7, e art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, le stazioni appaltanti devono segnalare all'Autorità tutti i concorrenti che, nel procedimento di verifica a campione, non abbiano fornito la prova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi o per i quali non sia stata confermata la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta; e l'Autorità, a sua volta, ove non ravvisi l'esistenza di un giustificato motivo, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a 100.000.000 di vecchie lire, dispone l'annotazione nel Casellario informatico ai sensi della lettera s), dell'art. 27 del D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni

Vi è stata, inoltre, controversia in ordine all'individuazione del soggetto che deve, eventualmente, verificare la ricorrenza della circostanza esimente per le false dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi ed alle altre condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, ed ove la falsità dell'autodichiarazione non sia stata accertata in occasione e con le modalità del procedimento di verifica a campione previsto per i requisiti oggettivi e nel qual caso è competente l'Autorità. Sul punto, la giur

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Allegato A
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Comunicazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 di dati per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 nonché per l'annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili

N1

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Allegato B
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Comunicazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 di dati per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 nonché per l'annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili


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