Con la legge 212/03, di conversione del D.L. 143 del 24 giugno 2003, è stata approvata una disposizione che consente l’alienazione di aree appartenenti al patrimonio ed al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli, legittimanti tali opere.
Le aree sono alienate dall’Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il prezzo di cessione delle aree al metro quadrato verrà determinato secondo la classe dimensionale del Comune e la zona omogenea di appartenenza del bene, così come specificato nell’apposita tabella che costituisce parte integrante del provvedimento.