Sent. C. Giustizia UE 04/07/2019, n. C-624/17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP17385

Sent. C. Giustizia UE 04/07/2019, n. C-624/17

5804956 5804956
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Spedizioni - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Articolo 2, punto 1 - Direttiva 2008/98/CE - Articolo 3, punto 1 - Nozioni di "spedizioni di rifiuti" e di "rifiuto" - Partita di beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, restituiti dai consumatori o divenuti eccedenti nell'assortimento del venditore.

La spedizione verso un paese terzo di una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come quelle controverse nel procedimento principale, inizialmente destinate alla vendita al dettaglio ma successivamente restituite dal consumatore o che, per varie ragioni, siano state rispedite dal commerciante al proprio fornitore, dev’essere considerata ricompresa nella nozione di "spedizioni di rifiuti", ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, di quest’ultimo, e con l’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, qualora tale partita contenga apparecchiature il cui buon funzionamento non sia stato preliminarmente verificato o che non siano correttamente protette contro i danni connessi al trasporto. Per contro, in assenza di indizi contrari, un bene di tal genere, che si trovi tuttora nella propria confezione originaria non aperta, divenuto eccedente nell’assortimento del venditore, non dev’essere considerato quale rifiuto.

Dalla redazione