Sent. C. Giustizia UE 26/06/2019, n. C-723/17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 26/06/2019, n. C-723/17

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Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/50/CE - Articoli 6, 7, 13 e 23 - Allegato III - Valutazione della qualità dell’aria - Criteri che consentono di accertare un superamento dei valori limite di biossido di azoto - Misurazioni effettuate tramite punti di campionamento fissi - Scelta dei siti adatti - Interpretazione dei valori rilevati presso i punti di campionamento - Obblighi degli Stati membri - Sindacato giurisdizionale - Intensità del controllo - Potere di ingiunzione.

1) L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l’articolo 288, terzo comma, TFUE, e gli articoli 6 e 7 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, devono essere interpretati nel senso che spetta a un giudice nazionale, adito con una domanda presentata a tal fine da privati direttamente interessati dal superamento dei valori limite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della citata direttiva, verificare se i punti di campionamento situati in una determinata zona siano stati installati conformemente ai criteri di cui all’allegato III, sezione B, punto 1, lettera a), di detta direttiva e, in caso contrario, adottare, nei confronti dell’autorità nazionale competente, ogni misura necessaria, quale, ove prevista dal diritto nazionale, un’ingiunzione, affinché i suddetti punti di campionamento siano collocati nel rispetto di tali criteri.

2) L’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 devono essere interpretati nel senso che, per accertare il superamento di un valore limite fissato nell’allegato XI di tale direttiva per la media calcolata per anno civile, è sufficiente che un livello di inquinamento superiore al suddetto valore sia rilevato presso un singolo punto di campionamento.

Dalla redazione