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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Lavoro e Prev. Soc. 28/11/1995
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[Premessa] |
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Art. 1 - Natura e Denominazione1.1 La "Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liber |
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Art. 2 - Sede2.1 Inarcassa ha sede in Roma, in via Salaria, n. 229. |
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Art. 3 - Scopo3.1 Inarcassa, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti. 3.2 Le attività previdenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione delle seguenti prestazioni: a) pensioni di vecchiaia; |
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Art. 4 - Attività integrative4.1 Nell'ambito degli scopi di previdenza e assistenza a favore degli iscritti, Inarcassa può |
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Art. 5 - Entrate - Patrimonio - investimenti5.1 Il patrimonio di Inarcassa è costituito: - dai beni mobili ed immobili di proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti; |
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Art. 6 - Riserva legale6.1 La Riserva legale, di cui all'art. 1, comma 4, lettera "c" del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 |
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Art. 7 - Iscrizione a InarcassaN1 7.1 L'iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. 7.2 Ai fini dell'iscrizione a Inarcassa il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale; |
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Art. 8 - Modalità di iscrizioneN28.1 L'iscrizione a Inarcassa avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva su comunicazione di iscrivibilità dell'interessato, da presentarsi al verifica |
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Art. 9 - Organi di INARCASSA9.1 Gli organi di Inarcassa sono: |
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Art. 10 - Il Presidente10.1 Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva; ha la rappresentanza legale di Inarcassa, al cui funzionamento s |
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Art. 11 - Le Assemblee provinciali degli iscritti11.1 Le Assemblee provinciali degli iscritti sono costituite, nell'ambito delle singole Provincie, da |
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Art. 12 - Il Comitato nazionale dei Delegati12.1 Il Comitato Nazionale dei Delegati è composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei votanti dalle assemblee provinciali. 12.2 Il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato almeno due volte all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente di Inarcassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno contenente l'elenco de |
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Art. 13 - Attribuzioni del Comitato Nazionale dei Delegati13.1 Il Comitato Nazionale dei Delegati ha le seguenti funzioni: a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione di Inarcassa; b) deliberare sulle modificazioni e le integrazioni allo Statuto; c) determinare la misura degli emolumenti ai componenti del Consigl |
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Art. 14 - Comitati ristretti14.1 In seno al Comitato Nazionale dei Delegati possono essere formati dei Comitati Ristretti per l'e |
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Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione15.1 Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato Nazionale dei Delegati con le norme di cui all'articolo 12, quarto e sesto comma del presente Statuto. Almeno quattro membri sono ingegneri e almeno quattro architetti. 15.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. 15.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno sei volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un |
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Art. 16 - La Giunta Esecutiva16.1 La Giunta Esecutiva si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione; tra i componenti, due almeno sono ingegneri e due almeno architetti. 16.2 La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. 16.3 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la prese |
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Art. 17 - Collegio dei Revisori dei conti17.1 Le funzioni di Sindaco di Inarcassa sono esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti costituito da: a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di Grazia e Giustizia; |
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Art. 18 - Durata in carica degli organi di Inarcassa18.1 Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Cont |
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Art. 19 - Requisiti di onorabilità e professionalità19.1 La nomina a componenti degli Organi di Inarcassa è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. Ess |
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Art. 20 - Direttore Generale20.1 Il Direttore Generale di Inarcassa, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. 20.2 Per la sua nomina o rimozione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componen |
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Art. 21- Regolamenti21.1 I compiti di previdenza e assistenza sono descritti e disciplinati dal presente Statuto e da app |
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Art. 22 - Contributo soggettivo22.1 N3 Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto a Inarcassa è pari, salvo quanto disposto all'art. 33, primo comma, alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell |
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Art. 23 - Contributo integrativoN5 23.1 Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne a Inarcassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. 23.2 Il contributo di cui al presente articolo è dovuto anche dalle |
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Art. 24 - Frazionabilità dei contributi24.1 I contributi minimi di cui agli articoli 22 e 23 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di eff |
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Art. 25 - Pensione di vecchiaiaN625.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione a Inarcassa. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati venti redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione de |
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Art. 26 - Pensione di anzianità26.1 La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di iscrizione e di contribuzione a Inarcassa |
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Art. 27- Pensione di inabilità27.1 La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale; |
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Art. 28 - Pensione di invalidità28.1 La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo a condizione che l'iscritto abbia, in tale circostanza, compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità |
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Art. 29 - Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità29.1 Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con apposito Regolamento deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati. |
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Art. 30 - Pensioni di reversibilità ed indirette30.1 Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti: a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2; |
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Art. 31- Pensionati di altro EnteIl rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto |
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Art. 32 - Pagamento delle pensioniLe pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. |
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Art. 33 - Variabilità dei contributi33.1 La percentuale di cui all'articolo 22 primo comma, lettera a), può essere variata ogni due anni con delibera del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1996 con effetto dal 1° gennaio 1997. |
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Art. 34 - Rivalutazione dei redditi34.1 Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pension |
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Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi35.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni erogate da Inarcassa sono aumentati in proporzione alle variazioni |
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Art. 36 - Comunicazioni obbligatorie a Inarcassa36.1 Ai sensi dell'art. 16 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare a Inarcassa con lettera raccomandata, da inviare entro la fine del mese successivo alla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 22 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume d'affari complessivo di cui all'articolo 23 dichiarato ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale, della partita I.V.A. nonché dell'iscrizione o meno ad altra forma di previdenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 7, secondo comma. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti a Inarcassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'I.V.A. relativamente ad attività professionale. |
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Art. 37 - Pagamento dei contributi37.1 I contributi minimi di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del comma 6 del presente articolo. 37.2 Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 36, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo. |
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Art. 38 - Prescrizione dei contributi38.1 La prescrizione dei contributi dovuti a Inarcassa e di ogni relativo accessorio si compie con il |
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Art. 39 - Controllo delle comunicazioni39.1 Inarcassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documenta |
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Art. 40 - Restituzione dei contributi40.1 Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ovvero si vengano a trovare nelle condizioni di cui all'art. 27, comma 1, senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 22, degli eventuali contributi soggettivi previsti dalla le |
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Art. 41- Base di reddito per il passato41.1 Agli effetti del calcolo delle pensioni, per gli anni anteriori al 1982, si assume quale reddito, ai fini di cui |
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Art. 42 - Norme transitorie42.1 Per coloro che siano iscritti a Inarcassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione. 42.2 Gli iscritti a Inarcassa, che risultino tali in data anteriore a |
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Art. 43 - Decorrenza delle rivalutazioni43.1 La rivalutazione ai sensi dell'articolo 34 è applicata anche ai trattamenti previdenziali |
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Art. 44 - Iscritti volontari44.1 Per coloro che si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari ai sensi dell'articolo 7 d |
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Art. 45 - Riscatti45.1 Coloro che siano iscritti a Inarcassa dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rap |
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Art. 46 - Trasparenza nei rapporti con gli iscritti46.1 Per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti: a) il Presidente di Inarcassa, sentito il Consiglio di Amministrazione, può indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, adunanze degli iscritti, anche separate per singole zone territoriali, cui hanno facoltà di partecipare anche i pensionati di Inarcassa non iscritti. In dette adunanze il Presidente riferisce sull'at |
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Art. 47 - Rinvio47.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, se compatibili, le norme legislative vigenti. |
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