Atto Reg.Aut. Vigilanza LL.PP. 18/07/2000, n. 34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Atto Reg.Aut. Vigilanza LL.PP. 18/07/2000, n. 34

Project financing - Piano economico-finanziario.
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[Premessa]



Il comune di Genova ha interessato l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici relativamente all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni della normativa in tema di project financing, istituto previsto agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109

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Considerazioni dell'Autorità

1) Il fenomeno della finanza di progetto è un istituto di origine anglosassone, che ha trovato inizialmente la propria applicazione in paesi di common law, ove l'ordinamento giuridico presenta caratteristiche di flessibilità non comuni alle basi strutturali di quello italiano.

La caratteristica qualificante di tale istituto consiste essenzialmente nella copertura finanziaria di importanti investimenti sulla base di un progetto in quanto tale, prendendo in considerazione la sua validità, la sua corretta gestione e quindi la sua capacità di produrre reddito per un determinato periodo di tempo.

A differenza del tradizionale finanziamento all'imprenditore, basato sull'equilibrio finanziario ed economico del soggetto, il project financing si basa, pertanto, sulle prospettive reddituali e sui flussi di cassa attesi da una specifica iniziativa. Esso si applica, quindi, con particolare riferimento ai progetti infrastrutturali nel settore delle opere pubbliche, a quelle iniziative che risultano essere in grado di generare un cash flow di gestione e un adeguato profitto in termini di capacità a soddisfare un bisogno reale diffuso.

Ne consegue che il project financing non è uno strumento adatto a tutte le iniziative che richiedono elevati investimenti, ma solo a quelle dotate di un rapporto di leva tale da rendere l'iniziativa affidabile, prescindendo dalle garanzie e dall'equilibrio economico-finanziario dei suoi promotori. L'iniziativa viene, pertanto, valutata esclusivamente o prevalentemente sulla base dei profitti che può generare.

Altro elemento peculiare della finanza di progetto è la presenza di una singolare strutturazione dei rapporti giuridici ed economici che si instaurano tra i molteplici operatori pubblici e privati che vi partecipano. Si tratta cioè di un fenomeno contrattuale globale, inteso come mezzo per gestire e ripartire il rischio connesso al progetto fra i soggetti coinvolti nell'iniziativa. L'istituto in questione non può essere letto quindi in chiave atomistica, cioè come sommatoria dei singoli rapporti contrattuali che lo compongono, ma, al contrario, va interpretato quale risultato del collegamento negoziale fra molteplici rapporti giuridici in cui gli interessi, gli obblighi e le responsabilità rendono difficile qualificare come "terzo" uno dei soggetti partecipanti all'iniziativa rispetto alle prestazioni rese dagli altri soggetti coinvolti.

Ne consegue che le operazioni realizzate con lo strumento del project financing si distinguono per una estrema contrattualizzazione dei rapporti giuridici sottostanti e per il quasi totale isolamento del progetto (ring fence) da ogni relazione esterna. Strettamente connessa ad una tale logica strutturale e contrattuale è la presenza pervasiva dei soggetti finanziatori che entrano nella vita del progetto sin dalla sua fase iniziale e ne determinano termini e condizioni di operatività.

Le banche, infatti, cessano di essere elemento esterno dell'iniziativa imprenditoriale per assumere un ruolo di controllo dell'intera operazione in modo assolutamente nuovo rispetto ai tradizionali interventi di finanziamento.

Nella finanza di progetto esse sono chiamate ad un'attività di valutazione dei progetti ed a strutturare le tecniche finanziarie al fine di incrementarne la redditività, con ciò segnando il definitivo passaggio dal finanziamento di impresa al finanziamento del progetto. Si tratta, cioè, di un investimento di capitali da parte degli istituti di credito basato sull'analisi della capacità della proposta di generare ricavi.

Con l'introduzione della valutazione del merito di credito dall'impresa al progetto e dalla valutazione della affidabilità patrimoniale dell'imprenditore alla capacità del progetto di ripagare il debito e generare reddito, il project financing modifica conseguentemente la prospettiva del confronto tra imprese e banche.

Diverso appare anche il rapporto tra gli istituti di credito e le stesse amministrazioni pubbliche che necessitano di un sostegno da parte degli intermediari finanziari non più limitato alla provvista di capitale al concessionario per la realizzazione dell'opera, ma che si concretizza nella necessaria assistenza specialistica al montaggio dei progetti, nell'attività di ausilio alla stessa stazione appaltante ed al controllo continuo dell'iniziativa.

A livello internazionale, i servizi offerti dagli istituti di credito nelle operazioni di project financing si possono classificare in due grandi categorie:

- servizi di consulenza;

- servizi di finanziamento.

I primi sono finalizzati alla definizione del rischio connesso all'operazione, dei tempi della stessa e della sua dimensione al fine di renderla "bancabile", cioè proponibile ai finanziatori.

Questo tipo di attività, in linea teorica, può essere svolta anche da soggetti diversi dagli istituti di credito, poiché si concretizza in una prestazione di servizi di consulenza tecnica, legale e finanziaria che non richiedono la disponibilità di notevoli mezzi finanziari. Tuttavia, nell'attività di consulenza, il

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Conclusioni

Per i motivi suesposti, l'Autorità ritiene che: 1) L'attività di asseveramento degli istituti di credito non costituisce impegno giuridico al successivo finanziamento.

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