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Circ.CNI 12/02/1996, n. 311

Direttiva in materia tariffaria per l'attivita' professionale inerente l'attuazione del D.L.vo 626/1994.
La circolare è integrata con le indicazioni contenute nella Circ.CNI 3.12.1997, n. 165.
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[Premessa]

Questo Consiglio Nazionale a seguito di una attenta e ponderata valutazione sulle prestazioni professionali relative all'attuazione del D.L.vo 626/1994

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1. Premessa

1. In Italia la legislazione nel settore della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro ha tradizioni estremamente consolidate e la stessa sicurezza è già patrimonio della professione degli ingegneri. Gli interventi professionali, a parte i soli aspetti progettuali richiesti, sono a carattere eminentemente riassuntivo e di constatazione del rispetto e della presenza delle norme di sicurezza e dell'igiene negli ambienti di lavoro, quale contributo alla Comunità da parte dell'ingegnere sia per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione che per la loro puntuale applicazione.

2. I settori a cui si applicano i contenuti del D.L.vo 626/1994 sono numerosi e disparati per attività, dimensioni, utilizzo di macchine e manipolazione di sostanze, per cui risulta problematico determinare dei parametri di valutazione dell'impegno professionale svolto. Il lavoro professionale andrà comunque sempre valutato caso per caso e sulla base dell'es

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2. Ipotesi di tariffa

Con questi quattro punti di premessa e non elencando gli specifici compiti per le prestazioni professionali da svolgere, considerate acquisite, l'ipotesi di tariffa sviluppata in relazione alle prestazioni proprie dell'ingegnere e dei suoi collaboratori di studio ha utilizzato i suggerimenti dei colleghi di Roma, la delibera dell'Ordine degli ingegneri di Torino del 20 settembre 1995 e dell'Ordine di Catania del 21 novembre 1995 nonché i suggerimenti apportati dal gruppo di lavoro tariffe e dai componenti il Consiglio nazionale.

Lo schema di tale tariffa individua quattro fasi di attività professionale, sostanzialmente riconducibili a:

Iª fase - individuazione delle prescrizioni di adeguamento dell'attività del committente sulla base di sopralluoghi e di esame della documentazione tecnica ai fini della sicurezza in genere (CPI se esiste, ecc.) e della tutela della salute, documentazione in possesso dell'azienda. Tale fase comprende come documento progettuale quello della valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 4 comma 2° del D.L.vo 626, da presentare al committente;

IIª fase - verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti e individuati nella prima fase;

IIIª fase - consulenza per la stesura del documento finale di valutazione del rischio in collaborazione con il responsabile della sicurezza dell'azienda, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori (se esiste);

IVª fase - (se prevista): responsabilità del servizio di prevenzione e protezione con le incombenze dell'art. 9 del D.L.vo 626/1994.

Per ogni singola fase di lavoro si prevede la seguente aliquota riferita all'incarico completo costituito dalle tre fasi:

I. 50%

II. 40%

III. 10%


Il compenso globale si valuta secondo la seguente formula:


(1) C (compenso in milioni di lire) = U × T × a


(2) U funzione di V = (H1× N + S/H2)


dove U è il compenso (in milioni di lire) ricavato dalla tabella B in funzione del parametro V;

V è il parametro per determinare il compenso U determinato a sua volta secondo la formula (2) in base al numero dei lavoratori e alla superficie S dell'azienda.

Per questa ultima si precisa che la superficie S è riferita all'area reale utilizzata dall'azienda per l'attività. I coefficienti H1 e H2 della formula (2) si ricavano dalla tabella A.

T è il coefficiente moltiplicativo in funzione del grado di complessità dell'attività, variabile da 0,70 a 1,80 a seconda del parametro H3 = H1/H2 (rapporto fra il fattore moltiplicativo H1 riferito al numero N di lavoratori ed il fattore H2 riferito alla superficie dell'attività).

Esplicitando il calcolo del parametro H3 è definito da:



Con


T = 0,70 per H3 minore o uguale a 0,1


T = 1,20 per 0,1 minore o uguale a H3 < 1


T = 1,80 per H3 > 1


La tabella A individua e raggruppa i committenti secondo una classifica che ha fatto riferimento ad analoga tabella inserita nel D.M. 16.2.1982 per le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (numero arabo tra parentesi nella tabella A).

Si è ritenuto di considerare anche il coefficiente a di aggiornamento legato al costo della vita elaborato dall'Istat anche se in questi ultimi anni è modesto, calcolato secondo la seguente formula:

a = indice Istat dell'anno / 1112,7

a è il rapporto tra il costo della vita da adottare per ogni anno pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso l'indice Istat per l'anno 1995, ossia 1112,7.

Vanno poi compensati a parte e precisati in sede di incarico:

· gli eventuali rilievi e le restituzioni grafiche;

· la progettazione e la direzione lavori di opere e di impianti se necessari agli adeguamenti da valutarsi secondo la tariffa vigente;

· l'eventuale redazione di piani di emergenza e di evacuazione caratteristici delle attività di cui al D.P.R. 175/1988.


Anche per la IV fase il compenso annuale per le consulenze assegnate al libero professionista va valutato in misura percentuale del compenso calcolato secondo la formula (1) e secondo il seguente quadro:


per V minore o uguale a 5 40% di C


per 5 < V minore o uguale a 100 20% di C


per 100 < V minore o uguale a 600 10% di C


per 600 < V minore o uguale a 3000 5% di C


per V > 3000 2% di C

Le spese e i compensi vanno valutati in base agli articoli 4 e 6 della tariffa essendo il compenso C individuato tra quelli a discrezione.

Se i criteri di valutazione dell'onorario così come sopra espressi non rispondono all'impegno professionale profuso, la determinazione dell'onorario può sempre valutarsi a discrezione (art. 5 commi a) ed e) della tariffa) e/o a tempo utilizzando le vacazioni convenzionate a Lit. 110.000/ora, criteri questi che permettono la più ampia libertà di "calibrare" il compenso in ogni caso.

Lo schema di direttiva tariffaria presentato non toglie che, se presso gli Ordini sono già in uso altri o simili criteri per stabili

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