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Circ.Min. Tesoro 13/03/1992, n. 24

Legge 5 marzo 1990, n.45. Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.
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[Premessa]


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Premessa

La legge 5 marzo 1990, n. 45 R (allegato 1) ha conferito ai lavoratori dipendenti pubblici e privati la facoltà di ottenere, a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione che hanno comportato l'iscrizione a regimi previdenziali obbligatori per liberi professionisti, al fine di poter fruire di un unico trattamento pensionistico correlato con tutti i periodi assicurativi.

Detta facoltà può essere esercitata anche dal libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti pubblici o privati.

Le facoltà previste dalla legge citata vanno a completare la disciplina in vigore sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Con la presente circolare si ritiene necessario fornire disposizioni e chiarimenti sulla nuova disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, limitatamente agli aspetti riguardanti il settore statale e le aziende autonome dello Stato.

Con l'occasione si indicano le nuove modalità di versamento delle somme dovute dagli interessati che prescelgono il pagamento in unica soluzione, valide anche per coloro i quali hanno richiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della precedente legge 7 febbraio 1

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Modalità di ricongiunzione

La ricongiunzione dei periodi assicurativi accreditati presso le casse ed enti di previdenza per i liberi professionisti va richiesta, in costanza di attività lavorativa, dai dipendenti che si trovano in servizio al 9 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge n. 45, R o che siano stati assunti successivamente.

I superstiti degli interessati possono esercitare la facoltà della ricongiunzione entro due anni dal decesso del dipendente avvenuto in attività di servizio dopo il 9 mar

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Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento della posizione assicurativa

Per il trasferimento dei contributi accreditati nelle forme previdenziali di provenienza, la gestione presso cui si vuole accentrare la posizione assicurativa chiede alle gestioni interessate, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, gli elementi utili per la costituzione di tale posizione. Queste ultime debbono provvedere alla comunicazione dei predetti elementi entro novanta giorni dalla data della richiesta.

La comunicazione all'interessato circa l'ammontare dell'onere a suo carico e le possibili rateizzazioni dovrà essere inviata, a cura della gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, l'interessato deve versare alla gestione di destinazione l'intera somma richiesta o almeno la parte corrispondente alle prime tre rate. Qualora si voglia rateizzare l'importo, il richiedente deve presentare, entro lo stesso termine, apposita domanda. In mancanza del versamento di cui sopra o dell'istanza di rateazione, si intende che l'interessato abbia rinunciato alla ricongiunzione.

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Determinazione della riserva matematica

La legge n. 45/1990 R non ha previsto, ai fini del calcolo della quota di pensione da corrispondere per la determinazione della riserva matematica, nei casi di ricongiunzione nell'ordinamento pensionistico statale, l'aliquota di riferimento da applicare sulla retribuzione annua pensionabile, come stabilito dall'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 288, per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Pertanto, per consentire l'esercizio della facoltà di ricongiunzione, nell'ordinamento statale, ai lavoratori che siano stati iscritti in forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, é necessario, ai fini della determinazione della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, applicare sulla retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento, identica a quella utilizzata per i casi di ricongiunzione di cui alla citata legge n. 29.

Dopo aver determinato la quota pensionabile da ricongiungere, sulla stessa vanno poi applicati i coefficienti relativi al personale maschile di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981.

La base di calcolo della quota di pensione oggetto della ricongiunzione é costituita dagli interi emolumenti pensionabili spettanti alla data di presentazione della domanda, compresa la tredicesima mensilità. Dalla base di calcolo va esclusa l'indennità integrativa speciale.

Ciò premesso, per determinare in concreto la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, occorre applicare sulla predetta retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento per ogni anno da ricongiungere. Per le frazioni di anno, l'aliquota stessa si applica in ragione di un dodicesimo per ciascun mese, considerando mese intero le frazioni superiori a quindici giorni e trascurando quelle pari o inferiori. Per individuare più agevolmente l'aliquota complessiva da applicare nei singoli casi potrà essere utilizzata l'unita tabella (allegato 3).

Qualora, con l'aggiunta dei periodi da trasferire, il servizio complessivo utile a pensione superi, alla data della domanda, l'anzianità di servizio richiesta per conseguire il massimo della pensione, i periodi suddetti vanno considerati limitatamente alla parte del periodo effettivamente utile per il raggiungimento di tale massimo di anzianità. Resta inteso, però, che la ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi o periodi prestati con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti e che l'intero importo dei contributi da trasferire va in ogni caso a scomputo dell'onere a carico dell'interessato.

Nel caso in cui la ricongiunzione venga richiesta dai superstiti dei dipendenti deceduti dopo il 9 marzo 1990, in costanza di attività di servizio, alla quota di pensione calcolata con i criteri sopraindicati, con riferimento alla data del decesso, si applicano le aliquote di riversibilità previste dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Per le pensioni ripartite fra più compartecipi, determinate le singole quote della pensione indiretta da ricongiungere, l'onere globale a carico del gruppo di superstiti va ripartito fra di essi in proporzione alle predette quote di pensione.

In particolare, per i richiedenti che presentino la domanda in attività di servizio, vanno applicate le seguenti tabelle:

Sezione 1-M per il personale di sesso maschile e femminile con anzianità contributiva inferiore o pari a 15 anni;

Sezione 1 bis-M per il personale di sesso maschile e femminile con anzianità contributiva superiore a 15 anni;

Sezione 3VM per l'acquisizione di pensione immediata nei casi di domanda di ricongiunzione, da parte del personale maschile e femminile, contestuale alla cessazione dal servizio.

In caso di domanda presentata dai superstiti, si applicano le seguenti tabelle:

Sezione 4-W per coniuge superstite solo;

Sezione 5-SIM per superstite solo inabile, quale orfano maggiorenne, collaterale o genitore;

Sezione 6-K-M per orfano di età inferiore a 21 anni, o per orfano maggiorenne studente universitario;

Sezione 8-WK per coniuge superstite con orfani di età inferiore a 21 anni o con orfani studenti universitari;

Sezione 9-MIK per gruppo di orfani uno dei quali inabile;

Sezione 10-KK bis per gruppo di due orfani di età inferiore ai 21 anni o uno ovvero entrambi studenti universitari.

Una volta determinata la riserva matematica, dal suo importo va detratto l'ammontare dei contributi relativi ai periodi da ricongiungere tenendo presente sia le modalità riguardanti la ricongiunzione che i criteri di trasferimento della contribuzione, come chiarito in precedenza.

Per la ricongiunzione nelle gestioni obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti si rinvia alle modalità previste per l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 29/1979.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici il contenuto della presente circolare.


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Sezione di tesoreria

Numero del c.c.p.

Sede C.C.S.B.

Sezioni di tesoreria

Numero del c.c.p.

Sede C.

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Agrigento

206920

Palermo

Messina

3988

Catania

Alessandria

1156

Novara

Milano

3251

Milano

Ancona

3632

Ancona

Modena

5413

Bologna

Aosta

107110

Torino

Napoli

3814

Napoli

Arezzo

1529

Firenze

Novara

1289

Novara

Ascoli Piceno

1610

Ancona

Nuoro

7088

Cagliari

Asti

106146

Torino

Oristano

17760091

Cagliari

Avellino

15849839

Napoli

Padova

2352

Venezia

Bari

203703

Bari

Palermo

4903

Palermo

Belluno

11049327

Venezia

Parma

1438

Parma

Benevento

150821

Napoli

Pavia

167270

Milano

Bergamo

11573243

Milano

Perugia

6064

Perugia

Bologna

2444

Bologna

Pesaro

7633

Ancona

Bolzano

218396

Trento

Pescara

205658

Pescara

Brescia

11360252

Brescia

Piacenza

2436

Parma

Brindisi

1727

Lecce

Pisa

2568

Livorno

Cagliari

5082

Cagliari

Pistoia

2519

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