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Sent. C. Giustizia UE 28/11/2018, n. C-262/17

5292415 5292415
Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/72/CE - Sistemi di distribuzione - Articolo 28 - Sistemi di distribuzione chiusi - Nozione - Esenzioni - Limiti - Articolo 32, paragrafo 1 - Accesso di terzi - Articolo 15, paragrafo 7, e articolo 37, paragrafo 6, lettera b) - Oneri di dispacciamento.

1) L’articolo 2, punto 5, e l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, costituiti a fini di autoconsumo prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

2) L’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE deve essere interpretato nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, che sono stati classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, possono, a tale titolo, essere unicamente esentati da quest’ultimo dagli obblighi previsti al paragrafo 2 del predetto articolo, fatta salva la possibilità che tali sistemi siano, ad altro titolo, idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva, in particolare quella stabilita all’articolo 26, paragrafo 4, della stessa, qualora soddisfino le condizioni ivi previste, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. In ogni caso, tale Stato membro non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva.

3) L’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, non sono soggetti all’obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l’accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettibili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica.

4) L’articolo 15, paragrafo 7, e l’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72/CE devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull’energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso.

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