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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. LL.PP. 21/12/1967, n. 39646
Circ.Min. LL.PP. 21/12/1967, n. 39646
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TESTO DEL DOCUMENTOViene segnalato da parte di numerosi uffici del Genio Civile che nella determinazione dei limiti dell' attività professionale dei geometri si verificano notevoli divergenze di interpretazione. Si rileva che nell' esame delle questioni relative a tale argomento occorre tenere presenti sia le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano direttamente, la materia, sia quella che, riferendosi al regolamento della professione di ingegnere ed architetto o dettando norme per l' esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, vengono indirettamente a regolare anche la competenza dei geometri. La professione del geometra é attualmente regolata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. R Inoltre la legge 2 marzo 1949, numero 144R relativa all' approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri fissa all' art. 57 le categorie di opere che rientrano nella competenza dei suddetti tecnici. Dall' esame delle norme predette si rileva che la competenza dei geometri é circoscritta, tra l' altro, alla progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d' industrie agricole di limitata importanza (lettera 1 - art. 16- R.D. 11-2-1929, n. 274) R o di modeste costruzioni civili (lettera m) ed n) R.D. sopracitato). Viene, inoltre, specificato (lettera 1 - art. 16 - R.D. 112-1929, n. 274) che l' uso del cemento armato può essere consentito ai geometri soltanto per le piccole costruzioni accessorie e che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l' incolumità delle persone. L' uso del cemento armato viene cioé consentito in via eccezionale e sempre che lo consenta quanto disposto dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2437 che regola la professione degli Ingegneri e degli Architetti. Altra limitazione della competenza professionale dei geometri (R.D. 11-2-1929, n. 274 |
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