FAST FIND : NR40087

L. R. Puglia 07/08/2002, n. 15

Riforma della formazione professionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/01/2004, n. 1
- L.R. 04/08/2004, n. 14
- L.R. 12/05/2006, n. 9
- L.R. 02/11/2006, n. 32
- L.R. 26/05/2009, n. 12
- L.R. 05/12/2011, n. 32
- L.R. 28/12/2018, n. 67
Scarica il pdf completo
5205463 5244807
TITOLO I - Finalità, soggetti e servizi
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244808
Art. 1 - Finalità

1. La Regione Puglia garantisce il diritto alla formazione e all'orientamento, assicurando uguaglianza di opportunit&agrav

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244809
Art. 2 - Destinatari

1. Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono rivolte a tutti i cittadini europei, senza discriminazioni di sesso e di c

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244810
Art. 3 - Offerta di formazione

1. La Regione, sentite le province, al fine di orientare l'organizzazione del sistema formativo e dell'orientamento in senso integrato e policentrico, utilizza in modo efficace ed efficiente tutte le risorse disponibili coinvolgendo, anche con la collaborazione delle province, tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, scolastico, formativo, universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, nonché delle forze sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché l'organizzazione dell'offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte le attività formative da realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle previste nei patti territoriali, contratti d'area, programmazione negoziata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento.

2. La Regione promuove sul territorio, nella forma prevista dal comma 1, servizi formativi e di s

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244811
Art. 4 - Servizi di orientamento

1. La Regione, di concerto con le province, sviluppa e promuove la preparazione alla vita sociale di studio e di lavoro, n

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244812
Art. 5 - Osservatorio regionale del mercato del lavoro

1. La Regione Puglia, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e di formazione professionale e al fine di conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e delle relative dinamiche, istituisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244813
Art. 6 - Azioni di supporto

1. La Regione, per riqualificare, ammodernare e innovare il sistema regionale di formazione e con la finalità di re

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244814
TITOLO II - Conferimento di funzioni alle province
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244815
Art. 7 - Princìpi per il conferimento delle funzioni

1. La Regione Puglia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, cooperazione e omogeneità, al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche formative e del lavoro, conferisce all

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244816
Art. 8 - Funzioni delle province

1. Le province concorrono, con le modalità di cui all'articolo 22 della presente legge, alla individuazione dell'attività formativa da realizzare nel territorio regionale, alla redazione dei piani regionali annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale e sono responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia.

2. Sono attribuite alle province in particolare le funzioni relative:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244817
Art. 9 - Agenzie per la formazione e l'orientamento professionale

1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire una Agenzia per la formazione e l'orientamento professionale, ai

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244818
Art. 10 - Mediateca provinciale

1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire apposita mediateca operante in àmbito provinciale, quale s

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244819
Art. 11 - Modalità per l'attivazione del processo di conferimento delle funzioni

1. La Regione garantisce, con le procedure e modalità di cui alla

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244820
Art. 12 - Beni mobili e immobili per l'esercizio delle funzioni

1. I beni mobili e immobili di proprietà della Regione e connessi all'esercizio delle funzioni conferite sono, con apposito atto della Giunta regionale, attribuiti a titolo gratuito alla Provincia competente per territorio sec

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244821
Art. 13 - Assegnazione di personale per l'esercizio delle funzioni

1. Il conferimento alle province di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta l'assegnazione di personale del ruolo regionale, con le modalità e procedure di cui agli

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244822
Art. 14 - Coordinamento con le province nell'esercizio delle funzioni

1. È istituita la Conferenza permanente fra Regione e province per l'attuazione della presente legge.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244823
Art. 15 - Potere sostitutivo

1. Qualora le province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti o non rispettandone i termini, la

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244824
TITOLO III - Ruolo e funzioni della Regione
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244825
Art. 16 - Funzioni

1. La Regione persegue la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell'orientamento e della formazione professionale, in integrazione con i sistemi scolastici, universitari e del lavoro e in raccordo con i servizi dell'impiego.

2. La Regione in particolare esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e valutazione, di vigilanza e controllo in una visione unitaria e omogenea, attraverso direttive esaustive alle province in ordine alle funzioni loro assegnate e per le convenzioni da stipulare con gli enti attuatori.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244826
Art. 17 - Rapporti con le imprese

1. Per l'attuazione delle attività di orientamento e formazione professionale, ivi comprese le esperienze di stage

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244827
Art. 18 - Rapporti con la scuola

1. La Regione promuove intese, accordi di programma e convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le province, con gli organi periferici dipendenti da detto Ministero o a esso collegati, al fine di favorire, anche mediante forme di coordinamento, attività e interventi per:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244828
Art. 19 - Rapporti con le università e con le accademie delle belle arti

1. La Regione, sentite le province, nel quadro della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con il sistema universitario pugliese e le accademie delle belle arti e istituti equipollenti, promuove iniziative in raccordo con le province e l'Università con l'obiettivo di:

a) sviluppare e qualificare le azioni di formazione professionale, con particolare

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244829
Art. 20 - Integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione

1. Al fine di concorrere a realizzare l'integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell'istruzione, l'Assessorato

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244830
TITOLO IV - Attuazione degli interventi
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244831
Art. 21 - Programmazione

1. La Regione predispone gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, adottando al riguardo il

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244832
Art. 22 - Affidamento delle attività

1. “A partire dalle attività previste nella programmazione 2007-2013” N4, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con esclusione di quelle la cui attuazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244833
Art. 23 - Organismi attuatori

1. La realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni “oppure atti unilaterali d'obbligo” N8, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi:

a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale N9;

b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o fin

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244834
Art. 24 - Accreditamento degli organismi formativi

1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accreditamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale N17.

2. Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento:

a) i datori di lavoro pubblici e privati che svolgo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244835
Art. 25 - Elenco regionale degli organismi formativi

N19

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244836
TITOLO V - Qualificazione del sistema
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244837
Art. 26 - Ammodernamento qualitativo e innovazione del sistema formativo

1. La Regione persegue il miglioramento e l'ammodernamento qualitativo del sistema di orientamento e di formazione profess

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244838
Art. 27 - Carta dei servizi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244839
Art. 28 - Libretto formativo del cittadino

1. Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite, all'atto della prima iscrizione a un corso di

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244840
Art. 29 - Certificazione delle competenze

N20

1. La certificazione delle competenze è una procedura di formale accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e informali, che prevede il rilascio di un’attestazione avente valore di atto pubblico, di parte terza.

2. Sono oggetto di certificazione le singole unità di competenza e le figure professionali comprese nel Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti n

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244841
Art. 30 - Certificazione delle competenze

1. Le competenze professionali acquisite mediante la partecipazione regolare ad attività di formazione professionale realizzate da strutture accreditate, ovvero mediante

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244842
Art. 31 - Crediti formativi

1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite e che può essere ricono

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244843
Art. 32 - Monitoraggio e valutazione

1. La Regione assume l'efficacia occupazionale, l'efficienza gestionale e la qualità del servizio offerto come criteri di riferimento per la valutazione delle azioni di programmazione, attuazione e controllo dei processi e dei servizi connessi al sistema regionale della formazione professionale

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244844
TITOLO VI - Norme transitorie
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244845
Art. 33 - POR Puglia 2000 2006

1. Per l'attuazione delle iniziative previste nel POR Puglia 2000 2006 si applicano le norme contenute negli articoli da 4

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244846
Art. 34 - Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 27

1. I termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 sono riaperti per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale scade

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244847
Art. 35 - Regolamenti di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su decisione de

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244848
Art. 36 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;

- legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 - articoli 14 e 25;

- legge regionale 17 giugno 1983, n. 9;

- legge regionale 10 dicembre 1983, 21;

- legge regionale 25 gennaio 1984, n. 8;

- legge regionale 26 marzo 1985, n. 12;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5205463 5244849
Art. 37 - Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di assegnazioni di risorse finanziarie da parte della Ue, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale.

2. Alla determinazione delle quote regionali di cofinanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.

3. Alla cop

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Indici, tassi e costi di costruzione
  • Professioni
  • Appalti e contratti pubblici
  • Disciplina economica dei contratti pubblici
  • Tariffa Professionale e compensi
  • Ritardi nei pagamenti commerciali

Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici [CODICE 2023]

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Professioni
  • Ingegneri e Architetti
  • Previdenza professionale

Ingegneri e Architetti dipendenti e iscrizione alla gestione separata Inps

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Perizie e consulenze tecniche
  • Professioni

Il Consulente tecnico e il Perito nel processo civile e penale

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Esercizio, ordinamento e deontologia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Professioni
  • Inquinamento acustico

Tecnico competente in acustica ambientale: disciplina, requisiti, elenco

A cura di:
  • Studio Groenlandia
  • Professioni
  • Fisco e Previdenza
  • Lavoro e pensioni
  • Tariffa Professionale e compensi

Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica