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Sent.C. Cass. 13/01/2009, n. 467

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1. Responsabilità civile - Ex art. 2043 Cod. civ. - Danno causato da animale selvatico - Responsabilità del proprietario o dello Stato o della Regione - Risarcimento danni – Norme applicabili
In tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni "non altrimenti risarcibili" arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa é la Regione mentre, per i danni "non altrimenti risarcibili", e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo. (Fattispecie relativa ai danni ad un'autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una strada provinciale all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga).

1a. (RCT) - Ved. «Responsabilità per danni a terzi». 1n. Codice civile - Art. 2043: ved. Cass. 6 novembre 2008 n. 26609 R.
[Cod. civ. art. 2043 (1n); L. 6 dicembre 1991 n. 394 R; L. 11 febbraio 1992 n. 157, art. 26] R

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