Sent.C. Stato 12/11/2008, n. 518 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 12/11/2008, n. 518

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1. Appalti ll.pp. - Varianti - Aumento o diminuzione delle opere appaltate - Fino ad oltre un quinto - Affidamento alla ditta appaltatrice - Facoltà P.A.
1. Negli appalti ll.pp. l’art. 14 del D.P.R. 62/1063 (abrogato dall’art. 231 del D.P.R. 99/554), nel disporre che «l’Amministrazione può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo del contratto stesso (…)», non prevede un obbligo della stazione appaltante di affidare le opere di adeguamento alla ditta appaltatrice, ma solo una facoltà concessa allorquando il valore dei maggiori lavori sia inferiore al quinto dell’importo a base d’asta. Tale facoltà concerne, comunque, la possibilità che l’Amministrazione ordini l’esecuzione dei maggiori lavori alla ditta appaltatrice. Quando, invece, l’aumento delle opere supera il limite del quinto del prezzo di appalto, l’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 344 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F e del citato art. 14 del D.P.R. 62/1063, può comunque affidare i lavori alla stessa appaltatrice, salvo riconoscere a quest’ultima, una volta raggiunti i sei quinti dell’importo contrattuale (o anche prima ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite), il diritto di recedere dal contratto (col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali), che deve essere comunicato per iscritto alla direzione dei lavori entro dieci giorni dalla notifica da parte dell’Amministrazione della comunicazione del superamento del predetto limite.


(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 344 R; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 14) [R=DPR106362]

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