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Sent.C. Cass. 21/11/2008, n. 27673

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1. Strada - Responsabilità P.A. - Sinistro causato da un animale selvatico (volatile) - Responsabilità ex art. 2043 C.c.
1. In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 Cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 Cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.

1. Ved. Cass. 28 luglio 2004 n. 14241; [R=W28L0414241] 24 giugno 2003 n. 10008;[R=W24G0310008] 24 settembre 2002 n. 13907;[R=W24S0213907] 14 febbraio 2000 n. 1638; [R=W14F001638]1 agosto 1991 n. 8470. [R=W1AG918470]Ved. Anche Cass., Ord. 4 gennaio 2001 n. 4.[R=W4GE014] 1n. Codice civile - Art. 2043: ved. Cass. 16 maggio 2008 n. 12425. Art. 2052 (Danno cagionato da animali) — Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
[Cod. civ. artt. 2043 (1n) e 2052 (1n); L. 27 dicembre 1977 n. 968; [R=L96877] L. 11 febbraio 1992 n. 157] R

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