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Sent.C. Stato 15/04/2008, n. 1749

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1. Progettista - Progettazione di nuovi lavori - Suo diritto («diritto morale d’autore») di intervento ex L. 41/663 - Suo decesso - Cessazione del diritto
1. L’art. 20, c. 2, L. 22 aprile 1941 n. 633 attribuisce, all’autore dell’immobile, dichiarato assoggettabile al suo regime, il diritto (cosiddetto diritto morale d’autore) di intervenire qualora vengano progettati nuovi lavori sull’immobile, opera del suo ingegno, in modo da salvaguardare l’impostazione originaria. È evidente che il suddetto diritto può essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. La necessaria capacità creativa costituisce, infatti, qualità personale, che viene meno con il decesso dell’artista. (Nella specie, è venuto meno l’oggetto della tutela, non potendo il diritto morale d’autore essere imputato a soggetto diverso dal creatore dell’opera, e nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quella dell’autore).

1. Ved. C. Stato VI 26 luglio 2001 n. 4123.[R=WCS26L014123] 1n. L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) - Art. 20 - (c.1) Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. (c.2) Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione.c Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata.c Però, se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.
[L. 22 aprile 1941 n. 633, art. 20, c. 2 (1n)] R

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