Sent. C. Cass. pen. 13/03/2008, n. 11252 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 13/03/2008, n. 11252

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Denuncia di inizio attività (DIA) - Scadenza termine di 30 gg. ex art. 23, D.P.R. 01/380 - Effetti
2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Permesso di costruire (PDC) - Opere interne, interventi di ristrutturazione, manutenzione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo - Necessità del permesso di costruire – Condizioni.

1. Nel procedimento di denuncia di inizio attività edilizia, disciplinato dall’art. 23 del D.P.R. 01/380, la scadenza del termine perentorio di trenta giorni preclude all’autorità comunale competente l’esercizio del suo potere di controllo a fini inibitori (previsto dal comma 6, in relazione al comma 1), ma non impedisce l’esercizio del suo ordinario potere sanzionatorio-repressivo per ogni trasformazione edilizia contrastante con la disciplina urbanistica. 2. Alla stregua della vigente disciplina urbanistica, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino il mutamento di destinazione d’uso all’interno di una categoria omogenea.
(T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 23)R

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