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Sent.C. Stato 25/01/2008, n. 212

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Dichiarazione di impegno a sottoscrivere polizza all risks in caso di aggiudicazione - Mancata presentazione - Esclusione - Legittimità
1. Il provvedimento di esclusione costituisce atto vincolato rispetto alla clausola del disciplinare di gara, che prevede tra i documenti da presentare a pena di esclusione l’impegno di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva e una polizza di assicurazione di cui all’art. 103 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

1n. - D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - Art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi) - «(c. 1) L’esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell’art. 30, c. 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. (c. 2) Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro. (c. 3) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. (c. 4) Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. (c. 5) L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia».
(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 103) R

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