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Sent. C. Stato 23/10/2007, n. 5574

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - Relativa verifica - Dopo D.Lgs. 03/276 - Spetta agli enti previdenziali
1. L’art. 86, c. 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, con l’aggiungere la lett. b-bis all’art. 3, c. 8, del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 ha poi previsto, con specifico riferimento alla materia dei lavori (pubblici e privati), un documento unico di regolarità contributiva comprensivo anche dei contributi dovuti alle casse edili. Dal che deriva che la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti (le quali peraltro dovevano a tal fine far riferimento ai soli dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici), ma è demandata agli enti previdenziali. E la stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni).

1. Ved. C. Stato V 1 agosto 2007 n. 4273[R=WCS1A074273] 1a. Ved. C.Stato VI 11 maggio 2007 n. 2304.R

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