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Sent. C. Cass. 02/07/2007, n. 14971

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1. Appalti ll.pp. - Riserve - Accordo bonario - Artt. 31 bis e 32 L. 94/109 - Finalità
1. In materia di appalti ll.pp., qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. Tale procedimento, che deve precedere il ricorso all’arbitrato, ha il fine di accelerare la risoluzione della controversia.

1. La massima sopra riportata è tratta dall’art. 31 bis, c. 1, della L. 94/109 (L. Merloni), nel testo sostituito dall’art. 7, c. 1, lett. u) della L. 1 agosto 2002 n. 166, mentre la sentenza qui appresso riportata si riferisce all’accordo bonario disciplinato dalla L. Merloni come modificata dalla L. 18 novembre 1998 n. 415. 1a. Cass. 7 marzo 2007 n. 5274 R (Sul tentativo di accordo bonario ex art. 31 bis L. 94/109, da compiere prima della procedura arbitrale). Ved. anche «L’accordo bonario negli appalti ll.pp.» «L’accordo bonario nei lavori pubblici secondo il Codice LSF».
(Cod. civ. artt. 1183, 1374 e 1375; L. 11 febbraio 1994 n. 109 artt. 31 bis e 32)R

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