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Sent.C. Stato 04/06/2007, n. 2949

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1. Appalti LS - Appalto concorso - Offerta economicamente più vantaggiosa - Ex art. 24, c. 1, lett. b) D.Lgs. 95/158 - E stesura progettazioni - Oneri relativi ai piani per la sicurezza - Indicazione definitiva
1. Allorché la gara per l’affidamento di un appalto misto [appalto concorso regolato dalle norme di cui al D.Lgs. 95/158, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) del decreto ora detto] attiene, circa i lavori, alla stesura della progettazione definitiva ed esecutiva e, con riguardo ai servizi, alla stesura di quella esecutiva e, nella stessa lex specialis, è espressamente prevista la redazione di apposite relazioni specialistiche (di carattere geologico, geotecnico, idraulico etc.) è logico che gli oneri relativi ai piani per la sicurezza vadano rapportati (anche tenuto conto dello specifico disposto di cui al D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222) a tali progetti in corso di redazione e che questi debbano tenere conto, a loro volta, delle specifiche loro peculiarità, inerenti sia alla fase relativa ai lavori che all’effettuazione triennale di servizi, tenendo, logicamente, pure conto delle varianti migliorative che possano condurre, in ipotesi, ad un’attenuazione degli oneri stessi rispetto all’importo indicativamente riportato nel progetto preliminare messo a concorso; con la conseguenza che l’indicazione definitiva di oneri per la sicurezza in misura inferiore rispetto a quanto così specificato dal bando non implica l’applicazione di un non ammissibile ribasso percentuale concernente gli oneri stessi, bensì una concreta determinazione di essi conforme alla loro incidenza effettiva, ragguagliata ai contenuti specifici dell’offerta e dei suoi eventuali aspetti migliorativi.

1. Del resto - continua la C.Stato 07/2949 - la percentuale di diminuzione, rispetto al progetto preliminare redatto dalla società aggiudicatrice, dell’importo degli oneri per la sicurezza ipotizzato dall’aggiudicataria non coincide affatto con il ribasso dalla stessa offerto in relazione alla specifica offerta economica, apparendo, invece, puntualmente quanto dettagliatamente quantificato, nell’offerta, nelle singole sue componenti, senza che i relativi dati abbiano costituito oggetto di gravame.
[D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158, art. 24, c. 1, lett. b); [R=DLG15895] D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222]R

Dalla redazione