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Sent.C. Stato 11/05/2007, n. 2333

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1. Appalti ss.pp. - Gara - Documentazione - Formale certificazione sui disabili - Dopo D.P.R. 2000/445, art. 77 bis - Non occorre
1. Per effetto del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 77 bis è venuta meno la prescrizione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, in virtù della quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con Pubbliche Amministrazioni erano tenute a certificare l’avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. Cosicché le aziende che intendono partecipare a gare per l’assegnazione di appalti pubblici, sono attualmente tenute a presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell’azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.


(L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 15; .R T.U., D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 77 bis) .R

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