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Sent. C. Cass. pen. 04/10/2006, n. 33035

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Denuncia inizio attività - Facoltà Comune di impedire esecuzione lavori - Scadenza.
1. Una volta dato corso all’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 23, c. 6 del T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, previa denuncia di inizio attività, e scaduto il trentesimo giorno dall’inizio dei lavori senza che il Comune abbia emanato l’ordine di non eseguirli, da un lato nasce il diritto dell’interessato alla loro esecuzione e dall’altro viene meno il potere del Comune di emanare legittimamente l’ordine suddetto.


(T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 23, c. 6) R

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