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Sent.C. Cass. 28/02/2006, n. 4397

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1. Appalti ll.pp. - Varianti - Art. 11, L. 81/741 a garanzia dell’appaltatore - Applicabilità a tutte le varianti.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la disposizione di cui all’art. 11 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 (come sostituito dall’art. 3 della L. 8 ottobre 1984 n. 687) - secondo cui per l’esecuzione di lavori complementari da parte dell’aggiudicatario dei lavori principali deve essere in ogni caso garantita la copertura finanziaria - attesa l’ampia formulazione della norma e la sua «ratio», diretta a garantire l’appaltatore dal rischio di dovere assumere gli oneri derivanti dalle nuove opere senza adeguata copertura finanziaria delle stesse, e quindi dal rischio di inadempimento da parte dell’Amministrazione committente, è applicabile a tutte le integrazioni e variazioni dell’opera originaria apportate durante l’esecuzione dell’appalto. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha respinto la censura della P.A. committente, la quale, muovendo dal presupposto della rilevanza meramente interna all’Amministrazione della citata disposizione, riteneva che l’appaltatore non potesse sospendere la prestazione in mancanza del finanziamento per i lavori aggiuntivi o variati).

1. Ved. Cass. 4 maggio 1994 n. 4319 R L’art. 11 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 è stato abrogato dall’art. 231, c. 1, lett. s) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. R
(L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 11; [R=L74181] L. 8 ottobre 1984 n. 687, art. 3)

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