Sent.C. Cass. 22/11/2004, n. 21957 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 22/11/2004, n. 21957

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1. Assicurazione - Premio - Ritardato pagamento - Periodo di tolleranza senza sanzione.
1. Ai fini della riduzione ad un quarto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 193, comma 3, D.Lgs. n. 285 del 1992, occorre che la garanzia assicurativa, ormai sospesa per mancato pagamento del premio successivo al primo nel termine di scadenza del periodo di tolleranza, sia «comunque» riattivata, nel termine di 15 (quindici) giorni decorrente dalle ore 24 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza convenuta per il pagamento, ossia nei primi 15 (quindici) giorni del periodo di sospensione. (Nella specie la Corte cass. ha ritenuto che non poteva essere inflitta alcuna sanzione, essendo avvenuto il pagamento del premio assicurativo durante il periodo di tolleranza).


(Cod. civ. art. 1901; D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 193) R

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