Sent.C. Cass. 29/11/2004, n. 22404 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 29/11/2004, n. 22404

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1. Associazione di professionisti - Permane responsabilità del professionista associato.
1. La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'intuitus personae; e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 L. 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l'adempimento della prestazione né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima.


(L. 23 novembre 1939 n. 1815, art. 1) R

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