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Sent.C. Stato 20/12/2004, n. 8145

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Consorzi - Equiparati alle A.T.I. - Condizioni.
1. Negli appalti ll.pp., in base al combinato disposto degli artt. 10, 11 e 13 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, ai fini della partecipazione alle gare, sono equiparati alle associazioni temporanee di imprese soltanto i consorzi previsti dall'art. 2602 Cod. civ., per i quali i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti, nella prescritta percentuale, da ciascuna delle imprese consorziate, mentre i consorzi che danno luogo ad un distinto soggetto di diritto (società consortile) devono possedere e comprovare essi stessi i detti requisiti (salvo le eccezioni ivi previste).

1. Il principio desumibile dal suddetto «combinato disposto» non costituisce però principio generale dell'ordinamento (e quindi non è applicabile, per via analogica, all'appalto di servizi).
(Cod.civ. art. 2602; L. 11 febbraio 1994 n. 109, artt. 10, 11, 13) R

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